Compensazione delle spese nel processo tributario e applicazione temporale dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 (Cass. civ. Sez. 5 n. 17683 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le spese del giudizio tributario sono disciplinate dall’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 la cui formulazione, introdotta dall’art. 9 d.lgs. n. 156/2015, entrata in vigore il 1° gennaio 2016, si applica immediatamente ai processi pendenti, in virtù del principio tempus regit actum, non essendo richiesto alcun regime transitorio. La norma, nel testo vigente, consente la compensazione delle spese solo in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo ai redditi dell’anno 1998, emesso in applicazione dei parametri di cui all’art. 3, comma 184, l. n. 549/1995. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo del 50% il maggior reddito accertato; l’appello principale del contribuente e quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate venivano rigettati dalla Commissione tributaria regionale.
A seguito del ricorso per cassazione, la Corte, con sentenza n. 26511/2014, accoglieva il terzo motivo, cassando con rinvio e stabilendo che il giudice del rinvio avrebbe dovuto procedere a un nuovo esame, attenendosi al principio della immediata applicabilità dei coefficienti standard più aggiornati e rideterminando il quantum del tributo. All’esito del giudizio di rinvio, la CTR annullava l’avviso di accertamento, ritenendo congrui i redditi dichiarati, e compensava le spese di lite senza alcuna motivazione. Avverso tale statuizione sulle spese il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e del principio di soccombenza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso, incentrato sulla mancata motivazione della compensazione delle spese disposta dalla CTR. Ha quindi ricostruito l’evoluzione normativa dell’istituto. Con la riforma del 1992, l’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 conteneva un rinvio “mobile” all’art. 92, secondo comma, c.p.c.; per effetto dell’art. 9 d.lgs. n. 156/2015, la compensazione nel processo tributario è stata disciplinata autonomamente, potendo essere disposta soltanto in caso di soccombenza reciproca o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
Quanto alla disciplina applicabile al processo, la Corte ha affermato che opera il principio tempus regit actum, trattandosi di norma processuale. La circostanza che le modifiche all’art. 92 c.p.c. fossero accompagnate da norme transitorie non osta a tale conclusione: la mancanza di una specifica previsione nel d.lgs. n. 156/2015 induce a ritenere l’immediata applicabilità della nuova formulazione ai processi pendenti, senza che ne risulti vulnerato l’affidamento delle parti, non trattandosi di un’innovazione che stravolge i principi fondanti la disciplina processuale.
La Corte ha precisato che la soluzione non è ostacolata dalla circostanza che il giudizio fosse pendente dopo una cassazione con rinvio. In tale evenienza, quando non vi provvede la Suprema Corte ai sensi dell’art. 385 c.p.c., è il giudice del rinvio a dover provvedere sulle spese in considerazione dell’esito complessivo della lite, applicando la disciplina vigente innanzi a sé, ovvero l’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 come modificato. Nella sentenza impugnata manca ogni riferimento alle ragioni della compensazione, sicché è palese la violazione della disciplina, persino alla luce del più risalente orientamento che richiedeva ragioni quantomeno desumibili dalla motivazione. Il ricorso è stato accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, perché decida sulle spese e provveda anche su quelle del giudizio di legittimità.
La Corte ha infine rigettato l’istanza di condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., per la genericità della domanda e per l’assenza di pregiudizi, non avendo la controparte sostanzialmente resistito.
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Nota della Redazione
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