Il furto in custodia temporanea è svincolo irregolare e non dà diritto all’abbuono delle accise (Cass. civ. Sez. 5 n. 8350 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella disciplina delle accise, il furto della merce sottoposta a custodia temporanea in un deposito autorizzato non ne determina la definitiva inutilizzabilità e non può pertanto integrare, alla luce dell’interpretazione conforme all’art. 14, par. 1, Dir. 92/12/CEE, un’ipotesi di perdita derivante da caso fortuito o forza maggiore rilevante ai fini dell’abbuono previsto dall’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 504/1995. Il furto comporta, piuttosto, lo svincolo irregolare della merce dal regime sospensivo e la sua conseguente immissione in consumo, che rende esigibile il pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 2 TUA. Tale conclusione non è scalfita dall’eventuale decreto di archiviazione del procedimento penale, attesa la natura di responsabilità oggettiva del depositario. In tema di autotutela, l’Amministrazione finanziaria, se non è decorso il termine di decadenza e non vi è giudicato, può legittimamente annullare l’atto viziato ed emetterne uno sostitutivo anche per una maggiore pretesa.
Il Fatto
Nel febbraio 2007, la società contribuente, quale gestore di un magazzino di custodia temporanea nel porto di Gioia Tauro, prese in carico due container di sigarette, di cui fu successivamente riscontrato un furto. L’Agenzia delle Dogane notificò un primo avviso di pagamento, poi annullato in autotutela, e ne emise un secondo relativo alla medesima pretesa, ma privo dell’indicazione dei dazi doganali.
La contribuente impugnò il secondo atto impositivo, che fu accolto in primo grado. A seguito di appello dell’Agenzia, la Commissione tributaria regionale della Calabria, con la sentenza impugnata, riteneva fondata la ripresa a titolo di accisa, escludendo l’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 4 TUA al caso di furto, ma infondata la ripresa IVA, affermando la provenienza intracomunitaria della merce.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, accogliendo il ricorso principale dell’Agenzia, ha evidenziato che ai fini dell’IVA è dirimente la circostanza che i beni si trovassero in un regime sospensivo di custodia temporanea ai sensi dell’art. 50 Reg. CE n. 2913/1992. Tale regime riguarda le merci non unionali in attesa di una destinazione doganale; la provenienza da un paese UE e la direzione verso un altro paese UE non confermano di per sé l’esistenza di una cessione intracomunitaria. La sottrazione della merce al controllo doganale, ai sensi dell’art. 203 CDC, fa sorgere l’obbligazione doganale, ed il gestore del magazzino, quale soggetto tenuto ad adempiere agli obblighi derivanti dalla custodia, è debitore dell’imposta, come confermato dalla giurisprudenza unionale richiamata.
Quanto al ricorso incidentale della contribuente, volto ad ottenere l’abbuono dell’accisa sul presupposto della intervenuta archiviazione del reato di furto, la Corte lo ha rigettato. La Suprema Corte ha operato una distinzione concettuale tra perdita, che implica l’impossibilità materiale del prodotto di essere immesso in consumo, e svincolo irregolare, che invece mantiene il prodotto nel circuito commerciale. Il furto, che sottrae la merce alla vigilanza doganale senza distruggerla, è assimilabile a quest’ultima ipotesi e non può beneficiare dell’abbuono d’imposta, il quale costituisce una deroga alla regola generale e va interpretato restrittivamente.
La Corte ha inoltre precisato che l’equiparazione dei fatti imputabili al soggetto passivo a titolo di colpa non grave al caso fortuito e alla forza maggiore, prevista dall’art. 4 TUA, contrasta con l’art. 14, par. 1, Dir. 92/12/CEE, così come interpretato dalla CGUE, e pertanto la norma interna va disapplicata. Ne consegue la natura di responsabilità oggettiva del depositario, che prescinde dalla prova della propria estraneità o non colpevolezza, come già affermato da Cass. n. 6949/2022.
Infine, è stata ritenuta infondata la censura relativa alla pretesa illegittimità della reiterazione dell’avviso di accertamento. Le Sezioni Unite hanno chiarito che il potere di autotutela tributaria, fondato sui principi costituzionali, consente all’Amministrazione, qualora non sia decorso il termine di decadenza e non vi sia giudicato, di annullare un atto viziato ed emetterne uno sostitutivo, anche con una pretesa maggiore.
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Nota della Redazione
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