Cessazione della materia del contendere in Cassazione: caducazione delle pronunce non passate in giudicato (Cass. civ. Sez. 5 n. 3612 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa dell’impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. All’emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, nonché la sua inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere. Ne deriva, per effetto della dichiarazione, la cassazione senza rinvio dell’impugnata sentenza.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia la sentenza della C.T.P. di Catania che aveva rigettato il ricorso avverso un avviso di accertamento emesso dal Comune per omesso pagamento dell’IMU relativa all’anno d’imposta 2014. Il giudice d’appello respingeva il gravame, confermando la legittimità dell’atto impositivo.
La società proponeva quindi ricorso per cassazione, cui il Comune resisteva con controricorso. Nelle more del giudizio di legittimità, le parti depositavano un’istanza congiunta con la quale, dato atto di aver definito in via transattiva la controversia mediante l’annullamento integrale dell’atto impositivo da parte dell’ente comunale, chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, accogliendo l’istanza congiunta, ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che tale pronuncia costituisce una fattispecie di estinzione del processo, consistente in una sentenza dichiarativa dell’impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso. Detta fattispecie opera tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Il Collegio ha evidenziato che alla sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un lato, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, dall’altro, la sua inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, richiamando i precedenti di Cass. 4167/2020 e Sezioni Unite n. 1048/2000.
Per effetto della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la Corte ha disposto la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, disponendo la compensazione delle spese dell’intero giudizio, come richiesto congiuntamente dalle parti.
Da ultimo, il Collegio ha escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, che pone a carico del ricorrente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, applicabile ai soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.