Giudicato interno sulla giurisdizione e canoni di concessione in area demaniale (Cass. civ. Sez. V n. 16794 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato interno sulla giurisdizione si forma quando la sentenza con cui il giudice d’appello, in riforma della decisione di primo grado, affermi la giurisdizione negata dal primo giudice e rimetta le parti davanti a quest’ultimo non venga impugnata con ricorso per cassazione. In tal caso la questione non può essere riproposta né rilevata d’ufficio nel corso dell’ulteriore processo. La qualificazione del rapporto dedotto in causa, se rileva ai fini della determinazione del giudice munito di giurisdizione, non è ex se idonea a definire nel merito la controversia: la fondatezza della domanda implica l’esame delle eccezioni e dei fatti probatori addotti dalle parti, ivi compresi gli atti concessori posti a fondamento della pretesa.
Il Fatto
La società contribuente impugna una cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione per contributi iscritti a ruolo da un Consorzio di bonifica in relazione agli anni 2012 e 2013. La domanda riguarda l’installazione di cartelli pubblicitari autorizzata da un Comune in area demaniale idraulica.
La Commissione tributaria provinciale rigetta l’impugnazione. La Commissione tributaria regionale accoglie l’appello e annulla la cartella, rilevando che l’unico soggetto con cui la contribuente ha intrattenuto rapporti amministrativi è il Comune e che il Consorzio difetta di legittimazione attiva, non essendo la società consorziata né occupando porzioni immobiliari di proprietà consortile. Il Consorzio ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto inammissibile il ricorso nei confronti dell’agente della riscossione, poiché la sentenza impugnata ne ha rilevato il difetto di legittimazione passiva e avverso tale statuizione non è proposto alcun motivo.
Il primo motivo, con cui il Consorzio denuncia il difetto di giurisdizione del giudice tributario, è a sua volta inammissibile. La questione ha già formato oggetto di un precedente dibattito processuale, definito con sentenza della Commissione tributaria regionale che, riformando la pronuncia di prime cure, aveva affermato la giurisdizione tributaria e rimesso le parti davanti al giudice di primo grado. In difetto di impugnazione di quella sentenza, si è formato il giudicato interno sulla giurisdizione. La Corte richiama il principio secondo cui la sentenza con cui il giudice d’appello dichiari la giurisdizione negata dal primo giudice, rimettendogli la causa, può essere impugnata soltanto con ricorso per cassazione, restando altrimenti coperta dal giudicato interno (Cass., n. 33313 del 2019; Cass. Sez. U., n. 10015 del 2021).
Il secondo motivo è fondato. Il giudice del gravame ha annullato la cartella sulla base dell’assenza di un rapporto tra le parti, omettendo di considerare i due disciplinari di concessione versati in atti, che avevano ad oggetto l’installazione dei cartelli e la pattuizione dei relativi canoni. I rilievi del giudice d’appello pretermettono del tutto l’esistenza e il contenuto di tali atti.
La Corte chiarisce il rapporto tra giurisdizione e merito. La qualificazione del rapporto rileva per determinare il giudice, ma non è ex se idonea a definire l’esito del giudizio, poiché la giurisdizione non può essere determinata secundum eventum litis (Cass. Sez. Un. n. 13702 del 2022; Cass. Sez. Un. n. 16296 del 2007; Cass. Sez. Un. n. 17461 del 2006). La fondatezza della domanda implica l’esame delle eccezioni di merito e dei fatti probatori, compresi gli atti concessori presupposti del canone. Il rilievo sull’impossibilità di imporre unilateralmente l’obbligazione non esauriva quindi il thema decidendum, già correlato dal giudice di prime cure al canone per l’uso dei beni consorziali regolato dalla normativa regionale richiamata.
La sentenza è pertanto cassata in relazione al motivo accolto, assorbito il terzo, con rinvio in diversa composizione alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, davanti alla quale potranno essere riproposte le questioni rimaste assorbite.
Nota della Redazione
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