Notifica diretta a mezzo posta e successione nel debito da interessi Tosap (Cass. civ. Sez. 5 n. 8097 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la notifica del ricorso eseguita direttamente a mezzo del servizio postale, senza l’intermediazione del messo o dell’ufficiale giudiziario, ai sensi degli artt. 16, comma 3, e 20, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale, senza che sia necessaria la spedizione di una raccomandata informativa, non prevista dal regolamento del servizio postale ordinario. Il cessionario di un ramo d’azienda risponde dei debiti che si ricollegano a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui sia subentrato a norma dell’art. 2558 c.c., ancorché non risultanti dalle scritture contabili, restando inapplicabile l’art. 2560, secondo comma, c.c., destinato ai debiti in sé soli considerati. Nel processo tributario, l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi va interpretata restrittivamente, potendo la riproposizione delle ragioni poste a fondamento dell’originaria impugnazione assolvere l’onere di impugnazione specifica.
Il Fatto
La società contribuente, dopo aver ottenuto la restituzione della somma indebitamente versata a titolo di Tosap per gli anni dal 1995 al 1999, presentava istanza di rimborso degli interessi su detta somma, pari a complessivi 26.445,84 €, nei confronti del Comune, della società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione e della società subentrata, per conferimento di ramo d’azienda, in tale attività. Il diniego tacito sull’istanza induceva la contribuente ad adire il giudice tributario. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale, accogliendo l’appello, dichiarava dovuti gli interessi e condannava in solido il Comune e la società subentrante al pagamento delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati i motivi di ricorso principale e incidentale, ha respinto le censure inerenti alla dedotta nullità della notifica del ricorso originario. Ha chiarito che, trattandosi di notifica eseguita direttamente a mezzo del servizio postale, l’art. 140 c.p.c. non trova applicazione, dovendosi invece osservare le regole del procedimento semplificato, nel quale il perfezionamento della notifica avviene decorsi dieci giorni dal deposito dell’avviso di giacenza, senza necessità della raccomandata informativa.
Quanto alla posizione della società subentrante, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 2560, secondo comma, c.c., affermando che tale disposizione riguarda i debiti in sé considerati, mentre nel caso di specie la successione riguardava un rapporto non ancora esaurito, in cui il cessionario subentra ai sensi dell’art. 2558 c.c. La responsabilità per l’obbligazione accessoria degli interessi è stata pertanto ritenuta sussistente in capo alla società cessionaria, in continuità con il rapporto di concessione già facente capo alla società cedente.
Con riferimento all’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, la Corte ha rammentato il principio per cui la riproposizione delle ragioni già poste a fondamento del ricorso introduttivo può soddisfare il requisito di specificità, ove il dissenso investa la decisione nella sua interezza.
La Corte ha, infine, accolto il motivo del ricorso incidentale relativo alla liquidazione delle spese di lite, in quanto la Commissione tributaria regionale aveva liquidato un importo inferiore ai minimi inderogabili del d.m. n. 55/2014, senza alcuna motivazione. Ha conseguentemente cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per gli accertamenti conseguenziali e per la regolazione delle spese.
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Nota della Redazione
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