Disoccupazione agricola commisurata alle giornate di iscrizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5329 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’importo giornaliero dell’indennità ordinaria di disoccupazione agricola è fissato, per i trattamenti con decorrenza dal 1° gennaio 2008, nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata all’art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ed è corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento. Ne deriva che il numero delle giornate riconosciute è elemento rilevante ai fini della determinazione dell’ammontare della prestazione. Il giudice di merito che ometta di attenersi a tale criterio di commisurazione viola l’art. 1, comma 55, legge n. 247/2007, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio.

Il Fatto

La vicenda prende avvio dal riconoscimento, in favore di una lavoratrice agricola, dell’indennità di disoccupazione agricola. In sede di verifica l’INPS aveva rideterminato le giornate originariamente accertate in 102, riconoscendone 40, e aveva richiesto la restituzione della somma di euro 1287 già corrisposta, disponendo la cancellazione dagli elenchi per le giornate negate.

Il tribunale di Patti aveva annullato la richiesta di restituzione e la cancellazione. La Corte d’appello di Messina, con sentenza del 29.07.2020, ha confermato tale decisione, esclusa la decadenza e riconosciuto il diritto alla disoccupazione, rilevando che la lavoratrice era rimasta iscritta per 102 giornate nel biennio pur computando la cancellazione. Avverso tale pronuncia l’INPS propone ricorso per cassazione per un motivo, resistito dal lavoratore con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il motivo di ricorso deduce la violazione dell’articolo 1, comma 59, legge n. 247 del 2007, per avere la Corte territoriale trascurato che l’indennità di disoccupazione è corrisposta in relazione alle giornate di iscrizione.

In via preliminare la Corte esamina l’eccezione di inammissibilità proposta dal controricorrente, secondo cui il ricorrente non avrebbe impugnato l’affermazione della sentenza relativa alla mancata prova della cancellazione. L’obiezione non coglie nel segno: la Corte rileva che tale affermazione non costituisce la vera ratio decidendi, poiché la sentenza, a pagina sei, individua il motivo del rigetto nella pacifica sussistenza di un biennio di iscrizione, che permane nonostante la cancellazione di alcune giornate.

Nel merito la Corte richiama l’articolo 1, comma 55, legge n. 247 del 2007, che fissa l’importo giornaliero dell’indennità ordinaria di disoccupazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata all’art. 1 del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito dalla legge n. 389 del 1989. La norma precisa che l’indennità è corrisposta per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento.

Da tale disciplina la Corte fa discendere che il numero delle giornate riconosciute è rilevante per l’ammontare della prestazione. La sentenza impugnata, non essendosi attenuta a questo principio, va cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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