Patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario: opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 innanzi al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. 2 n. 7392 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui la Commissione del patrocinio a spese dello Stato, istituita presso l’organo giurisdizionale tributario, rigetta o revoca l’ammissione al beneficio non è impugnabile con il ricorso previsto dall’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, rimedio caratterizzato da un vincolo di stretta inerenza al processo penale e non richiamato dalle disposizioni del capo VIII del titolo IV del medesimo decreto, applicabili al giudizio tributario. L’impugnazione deve essere proposta, ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 e dell’art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011, dinanzi al giudice ordinario, vertendosi in tema di diritti soggettivi perfetti di rilievo costituzionale. Il giudice tributario che dichiari il proprio difetto di giurisdizione deve indicare il giudice nazionale munito di giurisdizione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, legge n. 69 del 2009.

Il Fatto

Il contribuente impugnava il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissione del patrocinio presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma per mancanza della dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito complessivo. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiarava l’inammissibilità del ricorso, ritenendo che l’interessato, in caso di rigetto, dovesse riproporre l’istanza direttamente al magistrato competente per il giudizio, non essendo il provvedimento impugnabile.

Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 99 e 139 del d.P.R. n. 115 del 2002. Si costituivano il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia, proponendo ricorso incidentale condizionato. La Sezione disponeva il rinvio a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sul rimedio impugnatorio avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al beneficio nel processo tributario.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo del patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, disciplinato dalla parte III, titolo I, del d.P.R. n. 115 del 2002, integrata per il processo tributario dal capo VIII del titolo IV. Richiama l’art. 139, che attribuisce alla Commissione del patrocinio le funzioni altrimenti esercitate dal Consiglio dell’ordine degli avvocati e dal magistrato ai sensi degli artt. 79, 124, 126, 127 e 136 del medesimo decreto.

Osserva come la disciplina tributaria diverga da quella civile in punto di opposizione: se l’art. 126 consente, in materia civile, di riproporre l’istanza al magistrato competente, l’art. 139, secondo periodo, impedisce tale riproposizione davanti al magistrato del processo, determinando un vuoto di tutela. Il ricorso ex art. 99, che consente all’interessato di proporre ricorso entro venti giorni avverso il provvedimento di rigetto, è inserito nel capo IV del titolo II, relativo al solo processo penale, e non è richiamato dalle disposizioni applicabili al processo tributario.

Il contrasto è risolto dalle Sezioni Unite n. 20929 del 23.07.2025, secondo cui l’impugnazione del decreto che rigetta o revoca l’ammissione emesso dalla Commissione di cui all’art. 138 deve essere proposta con l’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 e non già con il ricorso ex art. 99, stante il vincolo di stretta inerenza di quest’ultimo al processo penale. La Corte richiama anche le Sezioni Unite n. 10501 del 2023 e le ordinanze n. 11369 del 2024, n. 3027 del 2023 e n. 16757 del 2023, che qualificano la posizione dell’istante come diritto soggettivo perfetto di rilievo costituzionale.

Ne consegue che l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al giudice ordinario, dinanzi al quale le parti vanno rimesse ai sensi dell’art. 59, comma 1, legge n. 69 del 2009. La Corte esclude la necessità di rimettere la questione di giurisdizione alle Sezioni Unite, avendo queste già espresso chiari principi sulla medesima questione, e li applica ai sensi dell’art. 374, comma 1, cod. proc. civ. Il provvedimento impugnato è quindi cassato, con declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario e compensazione delle spese per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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