Assegno nucleo familiare: prova del requisito reddituale e poteri istruttori in appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26068 del 24.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 2, d.l. n. 69/1988 (conv. con l. n. 153/1988) presuppone la duplice condizione — la cui ricorrenza deve essere provata dall’interessato — dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa e del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2. L’onere probatorio gravante sul cittadino extracomunitario non integra discriminazione, essendo richiesto anche ai cittadini italiani e potendo essere soddisfatto con ogni mezzo idoneo. Il difetto di allegazione specifica dei fatti costitutivi non è sanato dall’esame dei documenti prodotti né dai poteri istruttori ufficiosi del giudice d’appello, che presuppongono pur sempre l’allegazione dei fatti nell’atto introduttivo e significative piste probatorie.

Il Fatto

Il ricorrente, lavoratore extracomunitario, aveva chiesto all’Inps l’assegno al nucleo familiare per i familiari residenti in Senegal. La domanda era stata respinta per difetto di prova del requisito reddituale. Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso e la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 154/2022, aveva confermato la pronuncia.

Secondo la Corte territoriale, il ricorrente non aveva allegato in modo specifico la situazione reddituale propria e dei componenti del nucleo, e l’unico documento prodotto — l’attestazione dello stato di famiglia — era insufficiente a fini probatori. Avverso tale sentenza il lavoratore propone ricorso per cassazione con due motivi; l’Inps resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

I due motivi, esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, sono ritenuti infondati. Con il primo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2 l. n. 153/1988 e dell’art. 12 prel. c.c., oltre alla violazione della direttiva 2003/109/CE come interpretata dalla CGUE, sostenendo che il requisito reddituale non sarebbe elemento costitutivo del diritto ma rileverebbe solo ai fini della quantificazione. Con il secondo lamenta la violazione degli artt. 115 e 421 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per non avere la Corte d’appello risposto alla domanda di autorizzazione al deposito della certificazione reddituale.

La Corte ribadisce l’orientamento consolidato (Cass. 8973/2014, Cass. 16710/2022, Cass. 7097/2023, Cass. 5804/2025): l’assegno presuppone la duplice condizione, provata dall’interessato, dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa e del requisito reddituale, e non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

Quanto alla prospettata discriminazione ai danni del cittadino extracomunitario, il Collegio osserva che l’onere probatorio è richiesto anche ai cittadini italiani e può essere soddisfatto con ogni mezzo idoneo (Cass. 6953/2023, Cass. 7097/2023, Cass. 5804/2025). Nel caso di specie la Corte d’appello ha accertato che la prova non emergeva da alcun documento: il ricorrente non aveva allegato alcunché di specifico sul proprio reddito e su quello dei familiari, e il difetto di allegazione non può venir meno mediante l’esame dei documenti allegati all’atto difensivo (Cass. 22055/2017, Cass. 5804/2025).

Il solo documento prodotto, l’attestato di famiglia, è stato giudicato insufficiente: si riferiva al libretto di famiglia e al reddito ivi indicato, che però non conteneva alcun dato reddituale; non indicava l’arco temporale di riferimento; non precisava se i redditi fossero prodotti in Italia o all’estero. Tale valutazione probatoria è incensurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., estranei ai motivi (Cass. 6774/2022).

Infine, sul diniego di autorizzazione alla produzione dei CUD in appello, la Corte richiama l’orientamento secondo cui il deposito di documenti nuovi presuppone che i fatti costitutivi siano stati allegati nell’atto introduttivo e che sussistano significative piste probatorie emergenti dal materiale di primo grado (Cass. 11845/2018, Cass. 5804/2025). Il richiamo all’art. 421 c.p.c. è infondato, poiché anch’esso richiede l’allegazione specifica del requisito reddituale, nel caso di specie mancante. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

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