Notifica rinnovata oltre un anno e mezzo: ricorso improcedibile (Cass. civ. Sez. V n. 15226 del 07.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di notificazione di atti processuali non andata a buon fine per ragioni ascrivibili al notificante, questi, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. Quando l’esito negativo della prima notificazione dipende da un indirizzo del difensore domiciliatario indicato in modo ampiamente incompleto, il notificante non può invocare la non imputabilità dell’errore. La rinnovazione intervenuta a distanza di oltre un anno e mezzo integra la violazione del termine e determina l’improcedibilità del ricorso.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a un soggetto, quale legale rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica, un atto di contestazione avente ad oggetto sanzioni, conseguente all’accertamento di maggior reddito non dichiarato ai fini Ires ed Irap per l’anno 2010. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, che accoglieva le censure relative alla mancata allegazione, in sede di notifica, dell’avviso di accertamento pregiudizievole, annullando l’atto.
L’Amministrazione finanziaria proponeva appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, che lo dichiarava inammissibile perché notificato tardivamente. Avverso tale pronuncia l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 51 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 155 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto tardiva una notificazione che, scadendo il termine di sabato, era stata richiesta il lunedì successivo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente, come segnalato dal controricorrente, la questione della regolarità della notificazione del ricorso per cassazione proposta dall’Amministrazione finanziaria. La sentenza impugnata risulta depositata il 10.12.2020; il ricorso è stato spedito a mezzo posta il 9.6.2021, ma la notificazione non è andata a buon fine, non essendo stato reperito il difensore domiciliatario presso l’indirizzo indicato, e il plico è stato restituito al mittente.
La Corte richiama il principio di Cass. Sez. Un. n. 14594 del 2016, secondo cui il notificante che apprende dell’esito negativo deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza, svolgendo gli atti necessari al completamento senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini dell’art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali provate rigorosamente.
Nel caso di specie il Collegio rileva che l’errore che ha determinato l’esito negativo della prima notificazione è ascrivibile allo stesso notificante, il quale ha indicato un indirizzo ampiamente incompleto del difensore domiciliatario. A ciò si aggiunge che l’Amministrazione ha rinnovato la notificazione soltanto a distanza di oltre un anno e mezzo, in evidente violazione del termine di immediatezza.
Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo; non si applica l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, non essendo la parte soccombente tenuta alla prenotazione a debito del contributo unificato in quanto Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.
Nota della Redazione
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