Indennità di regolarizzazione dovuta anche senza effettiva riscossione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21555 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di retribuzione variabile prevista dalla contrattazione collettiva aziendale, l’indennità fissa di regolarizzazione spetta per ogni accertamento effettuato a bordo treno o a terra che preveda l’applicazione dell’esazione suppletiva, senza che il diritto alla percezione sia subordinato alla riscossione effettiva della somma. Il canone dell’interpretazione letterale, integrato da quello sistematico ai sensi dell’art. 1363 cod. civ., non consente di aggiungere alla clausola un requisito che le parti non hanno previsto. Quando le parti hanno inteso collegare la spettanza dell’indennità all’importo riscosso, lo hanno detto espressamente, sì che la distinzione tra “previsione” ed “avvenuta riscossione” dell’esazione suppletiva risulta decisiva. Escluso ogni profilo di violazione della regola sull’onere della prova, la questione interpretativa è di mero diritto e non richiede attività istruttoria.

Il Fatto

La società datrice di lavoro propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la corte d’appello ha confermato la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto al lavoratore il diritto all’indennità fissa di due euro per ogni regolarizzazione effettuata, con applicazione dell’esazione suppletiva prevista dall’art. 54.2.2 lett. a) del contratto aziendale 11 marzo 2015.

La corte territoriale aveva aderito all’interpretazione secondo cui il diritto all’indennità prescinde dall’effettiva riscossione della somma, valorizzando il dato letterale della disposizione e il confronto con la versione anteriore all’accordo del 2015. La società contesta tale lettura, deducendo la violazione dei criteri ermeneutici e l’omessa ammissione della prova testimoniale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura l’applicazione dei canoni di cui agli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ., sostenendo che la corte d’appello avrebbe fatto convivere criteri alternativi senza rispettarne la gerarchia e senza indagare la comune intenzione delle parti. La Corte ritiene la doglianza infondata, perché diretta a sindacare il merito della ricostruzione e non l’interpretazione in sé.

La clausola contrattuale riconosce l’indennità fissa per ogni regolarizzazione “che preveda” l’esazione suppletiva: il riferimento è alla previsione, non all’incasso. Il collegamento con la materiale riscossione non trova aggancio nel testo normativo.

La Corte valorizza l’argomento sistematico. Nelle lettere b) e c) del medesimo articolo le parti hanno espressamente parametrato le indennità all’importo riscosso. Il raffronto interno alla disposizione conferma che, ove la riscossione rilevi, essa è indicata in modo esplicito: si tratta di applicazione del principio ubi voluit dixit.

Quanto al preteso vizio dei canoni ermeneutici, la corte di merito ha seguito il criterio letterale e quello logico-sistematico in chiave rafforzativa, con esiti coerenti: non è ravvisabile alcuna violazione della gerarchia dei criteri di cui agli artt. 1362 e seguenti.

Il secondo motivo deduce la violazione delle regole sull’onere della prova e sul potere istruttorio d’ufficio nel rito del lavoro. La doglianza è inammissibile: non indica quali mezzi di prova siano stati esclusi, né su quali presupposti il giudice avrebbe dovuto attivarsi, risultando che l’esercizio di quel potere non era stato sollecitato. Poiché la causa verte su una questione di mero diritto, la corte territoriale non ha deciso applicando l’art. 2697 cod. civ. e non ha quindi potuto violarlo.

Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con distrazione in favore del difensore antistatario; la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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