Notifica cartella: necessaria l’effettiva ricezione della raccomandata informativa (Cass. civ. Sez. V n. 7476 del 20.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei casi di irreperibilità relativa del destinatario della cartella di pagamento, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, trova applicazione l’art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto dell’art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973. Ai fini del perfezionamento della notifica è necessario che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, compreso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. La validità dell’atto va valutata alla luce della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l’atto è stato compiuto, quando la ritualità dell’atto sia oggetto del giudizio.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva respinto il ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo e gli atti presupposti: la cartella di pagamento e l’avviso di accertamento, relativi a Irpef per l’anno di imposta 2003.
Contro tale decisione la contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi. L’Agenzia delle entrate si costituiva al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione; la società concessionaria della riscossione non svolgeva attività difensiva. Il ricorso era fissato per la camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la nullità della notifica della cartella, poiché il messo notificatore, accertata la sua temporanea assenza, aveva inviato la raccomandata informativa a un indirizzo diverso da quello di residenza, ove la destinataria risultava sconosciuta. La Corte ha giudicato il motivo ammissibile, per la sua specificità, e fondato.
Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, nei casi di irreperibilità relativa, è necessario, ai fini del perfezionamento della notifica, che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti, incluso l’inoltro e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendo sufficiente la sola spedizione.
La Corte ha inoltre precisato che, in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità e l’efficacia degli atti da essa disciplinati sono sub judice, il rapporto processuale non può ritenersi esaurito: la conformità dell’atto va valutata alla luce della modificazione conseguita dalla pronuncia di illegittimità, indipendentemente dal tempo in cui l’atto è stato compiuto. Nel caso di specie, con la comunicazione del fermo era stata impugnata anche la prodromica cartella, asseritamente non notificata validamente.
Ha quindi errato la Commissione regionale, a fronte della circostanza dedotta dalla ricorrente circa l’invio della raccomandata a un indirizzo diverso da quello in cui era stata effettuata la notifica e di propria residenza, a omettere tale controllo, osservando, in modo non congruo rispetto alla contestazione, che la parte non aveva dimostrato di aver ritirato gli avvisi e che non aveva proposto querela di falso.
Il secondo motivo, relativo alla ritenuta validità del fermo in ragione della rituale notifica della cartella prodromica, è rimasto assorbito dall’accoglimento del primo. Il terzo motivo, concernente la notifica dell’avviso di accertamento, è stato dichiarato inammissibile: introduceva plurime circostanze fattuali, di carattere meramente meritale, senza indicare le modalità della notifica né il contenuto degli atti, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. La Corte ha accolto il primo motivo, assorbito il secondo e rigettato il terzo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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