Cartella di pagamento motivata per relationem e autosufficienza del ricorso in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 7477 del 20.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento emessa a seguito della notifica di un precedente atto impositivo è congruamente motivata mediante il semplice riferimento all’atto presupposto, anche quando non ne riproduca il contenuto essenziale, trattandosi di atto conosciuto dal contribuente perché notificatogli ed eventualmente impugnato. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., non impone l’integrale trascrizione degli atti su cui il ricorso si fonda, ma richiede che il ricorrente indichi puntualmente il loro contenuto e la sede processuale di produzione; in difetto, il motivo è inammissibile per difetto di specificità. La notificazione dell’avviso o della cartella non costituisce atto del processo tributario, ma presupposto di impugnabilità, con la conseguenza che l’accertamento della sua invalidità è rimesso al giudice di merito e non è scrutinabile per la prima volta in Cassazione.

Il Fatto

Un contribuente impugnava la cartella di pagamento relativa a Irpef per l’anno di imposta 2004. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello con sentenza n. 1303/2016, depositata il 15/03/2016.

Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo la mancata notificazione dell’avviso bonario, la nullità della cartella per difetto degli estremi dell’atto di accertamento, la violazione dei termini di iscrizione a ruolo e l’inesistenza della notifica per la posizione della relata. Resistevano con controricorso la società di riscossione e l’Amministrazione finanziaria.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso, esaminando separatamente i quattro motivi. Sul primo, il profilo fondato sull’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. è inammissibile, perché l’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, preclude la deduzione del vizio di motivazione nel giudizio di legittimità avverso la sentenza d’appello che confermi la decisione di primo grado per le stesse ragioni di fatto.

Quanto alla prospettata violazione dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, il motivo è infondato: la cartella era stata emessa a seguito di avviso di accertamento e costituiva atto di riscossione della somma dovuta in base a esso, con la conseguenza che l’invito al contraddittorio preventivo non era dovuto nel caso di specie.

Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità. Il contribuente non aveva riportato né il contenuto della cartella contestata né la sede processuale di produzione della documentazione. La Corte richiama il principio di autosufficienza, precisando che esso non va interpretato in modo eccessivamente formalistico, alla luce dei principi della sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, e che è sufficiente che il ricorrente riassuma il contenuto degli atti o ne trascriva i passaggi essenziali, indicandone la fase processuale di formazione. Nel caso concreto nessuno di tali adempimenti era stato compiuto.

Nel merito, la Corte ribadisce che la cartella emessa a seguito di notifica di un precedente atto impositivo è sufficientemente motivata mediante il riferimento all’atto presupposto, anche senza indicazione del suo contenuto essenziale. Il principio è confermato dalle Sezioni Unite n. 22281 del 2022, secondo cui la cartella è congruamente motivata con il richiamo dell’atto precedente e la quantificazione degli accessori, soddisfacendo l’obbligo dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990.

Il terzo motivo è infondato. Il termine di quattro mesi invocato dal ricorrente si riferiva alla previgente formulazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 193 del 2001. Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale contenuta nella Corte cost. n. 280 del 2005, il d.l. n. 156 del 2005 aveva fissato nuovi termini di decadenza, applicabili al caso di specie, prevedendo la notifica entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

Il quarto motivo è parimenti inammissibile per le medesime ragioni di autosufficienza. La Corte precisa che l’esame diretto degli atti per verificare l’invalidità della notificazione dell’atto prodromico costituisce accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, poiché la notificazione dell’avviso o della cartella non è atto del processo tributario ma presupposto di impugnabilità. Il motivo, inoltre, non si confronta con l’ulteriore ratio decidendi dell’efficacia sanante del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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