Redditometro, accollo del mutuo è prova contraria alla capacità contributiva (Cass. civ. Sez. V n. 3220 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa: una volta accertata l’effettività degli indici di capacità contributiva, grava sul contribuente l’onere di offrire la prova contraria, dimostrando documentalmente che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Nell’ambito di tale prova rientra anche l’accollo del mutuo da parte di una società terza, che può mettere in discussione la presunta disponibilità finanziaria derivabile dal finanziamento e non può essere ritenuto a priori irrilevante dal giudice di merito. Non sussiste, invece, alcun obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati, quando non ricorra l’accesso presso i locali del contribuente.
Il Fatto
Il contribuente riceveva due avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, relativi a IRPEF e altro, per gli anni di imposta 2006 e 2007, emessi ai sensi dell’art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600 del 1973. L’Ufficio rilevava il possesso di immobili e autovetture di pregio, disponibilità finanziarie per il mantenimento degli immobili e la restituzione dei ratei di un mutuo garantito da ipoteca, accertando redditi pari a € 77.414,00 per il 2006 e € 74.191,00 per il 2007.
Il ricorso del contribuente era rigettato dalla C.t.p. di Lucca; l’appello veniva respinto dalla C.t.r. della Toscana. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate non depositava controricorso, producendo mera nota di costituzione.
La Motivazione della Corte
Esaminando per primo il terzo motivo, relativo alla necessità del contraddittorio procedimentale, la Corte lo ha ritenuto infondato. L’obbligo di contraddittorio sussiste soltanto per i tributi armonizzati, non per quelli non armonizzati, per i quali manca un analogo vincolo generalizzato nell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, applicabile solo in caso di accesso presso i locali del contribuente, fattispecie non dedotta. Richiamando le Sezioni Unite n. 24823 del 2015, la Corte ha confermato che l’Amministrazione non ha l’onere di comunicare preventivamente l’oggetto della verifica, non investendo l’obbligo di contraddittorio l’attività di indagine e acquisizione probatoria.
Il primo motivo è stato invece accolto, nei termini di seguito precisati. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il redditometro dispensa l’Amministrazione da ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice, restando a carico del contribuente la dimostrazione che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
Tale prova contraria, ai sensi del sesto comma dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, non si esaurisce nella dimostrazione della provenienza non reddituale delle somme: costante orientamento richiede la prova documentale di circostanze sintomatiche idonee a dimostrare l’entità e la durata del possesso dei redditi, ancorando a fatti oggettivi la riferibilità della maggiore capacità contributiva.
Nel caso concreto, la censura di violazione dell’onere della prova è stata giudicata infondata. Viceversa, la Corte ha ritenuto fondata la questione relativa all’accollo e all’adempimento del mutuo da parte della società terza: la C.t.r. non aveva disconosciuto la documentazione prodotta, ma l’aveva ritenuta a priori irrilevante perché la società non era parte del contratto originario.
Secondo la Corte, l’accollo intervenuto dopo la stipula del mutuo concreta una possibile prova contraria, teoricamente idonea a contrastare il complesso indiziario erariale, potendo mettere in discussione la presunta disponibilità finanziaria derivabile dal finanziamento. La C.t.r. non ha quindi tenuto conto della possibile portata della prova contraria ex art. 38 cit., disattendendo normativa e giurisprudenza.
Il secondo motivo, relativo alle sanzioni, è stato dichiarato inammissibile oltre che infondato, trattandosi di questione nuova non investita dal giudizio di appello. Nel merito, l’art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997 richiede la coscienza e la volontà della condotta, senza necessità di provare dolo o colpa, che si presumono fino a prova contraria del contribuente.
Nota della Redazione
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