Cancellazione d’ufficio dal registro e prova della persistente attività d’impresa (Cass. civ. Sez. III n. 19651 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cancellazione d’ufficio di una società di persone dal registro delle imprese, disposta per la mancanza di uno dei requisiti legali cui è subordinata la permanenza dell’iscrizione, costituisce ipotesi diversa dalla cancellazione volontaria o conseguente alla chiusura della liquidazione, e non è quindi assimilabile alla fattispecie esaminata dalle Sezioni Unite n. 6071 del 2013. Ne deriva che la prova contraria del fatto dinamico della continuazione dell’attività sociale, richiesta per superare l’effetto estintivo della cancellazione, non opera come automatismo, ma si risolve in un accertamento riservato al giudice di merito. La relativa censura, se proposta come violazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., è inammissibile, perché investe la ricostruzione del fatto e non l’erronea ricognizione della fattispecie astratta. Integra invece violazione dell’art. 2729 cod. civ., censurabile in cassazione, la sola deduzione che il giudice abbia sussunto sotto i caratteri della gravità, precisione e concordanza fatti non rispondenti a quei requisiti.

Il Fatto

Una società di gestione di un complesso alberghiero agisce in giudizio per vedersi riconoscere l’usucapione della struttura, deducendo un possesso pubblico, pacifico e ultraventennale. La convenuta resiste sostenendo di aver immesso il proprio rappresentante nella mera detenzione dell’immobile a titolo di custode, con riconoscimento della proprietà in capo ad essa risalente al 1995, e propone domanda riconvenzionale di rilascio e di risarcimento del danno da indebita occupazione.

Il Tribunale rigetta l’usucapione e condanna al rilascio; con successiva pronuncia definitiva accoglie la domanda risarcitoria, quantificando il danno in oltre 210.000 euro. La Corte d’appello conferma entrambe le statuizioni. La società attrice ricorre in cassazione con cinque motivi, contestando in primo luogo la capacità processuale della convenuta, asseritamente estinta per cancellazione dal registro delle imprese.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La ricorrente pretende di far risalire l’estinzione della società convenuta al venir meno della pluralità dei soci o al decesso dell’unico socio superstite, ma la sentenza impugnata ha qualificato tale questione come nuova, e la ricorrente non si è confrontata con questa affermazione. Quanto alla pretesa di collocare l’estinzione al 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore del novellato art. 2495 cod. civ., la Corte rileva che la sentenza ha addotto una ratio decidendi autonoma: la cancellazione della società non era volontaria né successiva alla liquidazione, bensì disposta d’ufficio per mancanza del codice fiscale, sicché il caso resta estraneo alla valutazione sostanziale sulla permanenza dell’impresa collettiva.

La Corte sottolinea che la ricorrente avrebbe dovuto specificamente confutare tale autonoma ratio, e che la doglianza si risolve, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, in un tentativo di rimettere in discussione il giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito. Il vizio di sussunzione, si osserva, postula che l’accertamento in fatto sia considerato fermo e indiscusso; la critica alla ricostruzione del fatto materiale resta riservata al giudice di merito, come precisato da una serie di precedenti richiamati, tra cui Sezioni Unite n. 5442 del 2021.

Quanto agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., la Corte ammette che la censura sarebbe astrattamente configurabile ove il giudice avesse sussunto sotto i tre caratteri della presunzione fatti non rispondenti a quei requisiti. Nel caso concreto, tuttavia, la censura non è proposta secondo tali criteri, non avendo la ricorrente indicato in quale misura le circostanze valorizzate difettino di gravità, precisione e concordanza, secondo i criteri enunciati dalle Sezioni Unite n. 1785 del 2018.

Il secondo motivo è respinto nel merito: la sentenza ha ravvisato piena continuità tra la società originaria e quella odierna, sicché il mandato proveniente dagli amministratori di quest’ultima integra valida procura alle liti. Il terzo motivo è dichiarato infondato, perché è la stessa ricorrente, nel fondare la propria legittimazione attiva sull’immedesimazione organica con il proprio rappresentante legale, ad averne implicitamente riconosciuto la disponibilità del bene in tale veste: legittimazione attiva e passiva, sul punto, simul stabunt, simul cadent. Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili, per non aver la ricorrente contestato il rilievo di novità delle censure sui criteri di stima e per non aver dimostrato di aver ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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