L’avviso di accertamento con motivazione per relationem priva dell’oggetto della relatio è nullo (Cass. civ. Sez. 5 n. 7522 del 29.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tributi locali, l’avviso di accertamento può essere legittimamente motivato per relationem ad atti del procedimento, anche mediante un rinvio pedissequo alle conclusioni in essi contenute, a condizione che il contribuente ne abbia integrale e legale conoscenza o che l’atto ne riproduca il contenuto essenziale. Quando la motivazione per relationem si realizzi mediante un generico rinvio ad atti o verifiche, senza specificare quali essi siano in concreto, essa si traduce in una formula di stile, priva dell’identificazione delle concrete attività istruttorie svolte: in tal caso risulta carente l’oggetto stesso della relatio, con conseguente violazione del diritto di difesa. L’amministrazione non può, inoltre, integrare la motivazione dell’avviso successivamente alla sua emissione, producendo in giudizio la documentazione non allegata, poiché è solo tale motivazione a delimitare i confini della lite.
Il Fatto
La società contribuente impugnò gli avvisi di accertamento con cui il concessionario della riscossione, per conto del Comune, le aveva contestato l’omessa denuncia e l’omesso versamento del TARES per l’anno 2013 e della TARI per gli anni dal 2014 al 2017, determinando una maggiore superficie imponibile di un immobile di proprietà rispetto a quella dichiarata. Il giudice di primo grado accolse i ricorsi, annullando gli atti per carenza motivazionale. La Commissione Tributaria Regionale, invece, ritenne gli avvisi adeguatamente motivati, osservando che l’avvenuta comprensione della pretesa era dimostrata dallo stesso ricorso della contribuente. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la mancata allegazione agli atti impositivi degli atti presupposti, quali verbali e rilievi, sconosciuti al contribuente e solo successivamente prodotti in giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte valuta fondato il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 7, comma 1, legge n. 212/2000 e dell’art. 1, comma 162, legge n. 296/2006, che impongono l’allegazione all’atto impositivo degli atti richiamati qualora non siano facilmente conoscibili dal contribuente o non ne sia riprodotto il contenuto essenziale.
Il giudice di legittimità ricorda che l’avviso di accertamento, quale atto conclusivo di una sequenza procedimentale, può essere motivato per relationem, ma il contribuente che contesti l’adeguatezza di tale motivazione deve specificamente indicare le cause della sua inadeguatezza. Nella specie, la motivazione degli avvisi si limitava ad affermare che l’indagine era stata effettuata sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze, elaborando i dati con l’incrocio degli archivi e comparandoli con la consultazione delle planimetrie catastali, senza specificare quali controlli fossero stati concretamente svolti per rilevare l’infedeltà delle dichiarazioni.
La Corte osserva che il generico riferimento alle risultanze di un’attività istruttoria, non altrimenti identificata, rende carente lo stesso oggetto della relatio, precludendo al contribuente l’esercizio del diritto di difesa. Emerge, inoltre, che il concessionario solo in sede di controdeduzioni aveva precisato che le superfici erano state accertate sulla base di un rilievo effettuato in data 14 dicembre 2017 e di specifiche misurazioni, documenti dei quali nulla era indicato nella motivazione degli atti.
La produzione di tale documentazione nel corso del giudizio non vale a sanare il vizio, poiché l’amministrazione non può integrare la motivazione dell’avviso successivamente alla sua emissione, atteso che è la motivazione dell’atto a delimitare i confini della lite e la difesa del contribuente si concentra su quanto in essa illustrato. I restanti mezzi di impugnazione restano assorbiti. La sentenza è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte accoglie l’originario ricorso della contribuente, annullando gli atti impositivi.
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Nota della Redazione
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