Prestazioni sanitarie: remunerazione solo con accordo integrativo sottoscritto (Cass. civ. Sez. I n. 17268 del 26.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo dell’Azienda sanitaria locale di corrispondere il corrispettivo delle prestazioni di assistenza riabilitativa erogate in favore degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sorge esclusivamente nei confronti dei centri accreditati che abbiano sottoscritto l’accordo integrativo previsto dalla delibera aziendale, il quale integra, per le prestazioni in oggetto, il contratto scritto richiesto ad substantiam. Il difetto di tale sottoscrizione comporta la radicale negazione del diritto alla remunerazione, estesa anche alla tariffa base e non limitata alla maggiore misura introdotta dalla fase transitoria. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice, riconosciuta fondata anche solo parzialmente un’eccezione di pagamento per fatti sopravvenuti, deve revocare in toto il decreto opposto e pronunciare la condanna per la somma effettivamente dovuta, non potendo dichiarare la cessazione della materia del contendere in presenza di un residuo contrasto sul credito.

Il Fatto

Una struttura sanitaria privata aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo del corrispettivo delle prestazioni di assistenza riabilitativa rese, nell’anno 2020, in favore di persone affette da disturbo dello spettro autistico. Il Tribunale adito in opposizione revocò il decreto, dichiarando parzialmente cessata la materia del contendere per la parte già pagata e condannando l’Azienda sanitaria al saldo residuo.

La Corte d’appello accolse l’impugnazione dell’Azienda e rigettò integralmente la domanda della struttura. Rilevò che l’obbligo di corrispettivo poteva sorgere solo in favore dei centri inseriti nelle short list che avessero sottoscritto l’accordo integrativo previsto dalla delibera aziendale, contratto scritto richiesto a pena di nullità; sottoscrizione che la struttura non aveva dimostrato. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, concernono l’individuazione dell’oggetto della domanda monitoria. Il ricorrente sosteneva che la controversia non riguardava le maggiori somme dovute in base alla tariffa della delibera istitutiva del percorso sperimentale, bensì il corrispettivo residuo dovuto secondo la tariffa base della precedente delibera, priva di collegamento con l’accordo integrativo.

La Corte ha ritenuto i motivi infondati. La sentenza impugnata ha dato puntualmente atto della precisazione dell’appellato, ma tale precisazione — volta a meglio individuare il contenuto del diritto fatto valere — non costituisce né una domanda né un’eccezione, configurandosi come mera argomentazione difensiva. Il mancato esame di semplici questioni o argomentazioni non integra l’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., ma semmai il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., o quello di cui all’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. (Cass., Sez. VI, n. 5730 del 2020; Cass., Sez. V, n. 27551 del 2024).

La Corte ha poi confermato l’interpretazione della decisione di merito. La conclusione secondo cui l’obbligo di remunerazione sorge solo in capo ai centri accreditati che avevano sottoscritto l’accordo integrativo — il quale integra il contratto scritto ad substantiam — implica logicamente l’insussistenza del diritto anche per la parte relativa alla tariffa base, non limitandosi alla maggiore misura della fase transitoria. Trova conferma il richiamo all’orientamento consolidato in tema di prestazioni sanitarie rese da strutture private, secondo cui l’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall’art. 6 della legge n. 724 del 1994, comporta che nessun onere può essere posto a carico delle Regioni e delle Aziende in assenza di provvedimento di accreditamento e al di fuori di specifici rapporti contrattuali (Cass., Sez. III, n. 29742 del 2024; Cass., Sez. III, n. 7019 del 2020).

Quanto al terzo motivo, relativo alla pretesa ultrapetizione, la Corte ha ricordato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’oggetto si estende all’accertamento dei fatti costitutivi del diritto, con riferimento alla situazione esistente al momento della decisione. Il giudice, riconosciuta fondata anche solo parzialmente un’eccezione di pagamento per fatti sopravvenuti, deve revocare in toto il decreto e condannare per la somma effettivamente dovuta. La cessazione della materia del contendere presuppone invece che le parti si diano reciprocamente atto del mutamento della situazione sostanziale e sottopongano conclusioni conformi, residuando al più un contrasto sulle spese (Cass., Sez. II, n. 21757 del 2021; Cass., Sez. II, n. 26005 del 2010). Nel caso di specie, all’avvenuto pagamento non corrispondeva la totale soddisfazione del credito, persistendo l’interesse alla decisione sul residuo: la sentenza impugnata è pertanto immune da censure.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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