Omessa statuizione sulle spese di C.T.U. e vizio di omessa pronuncia (Cass. civ. Sez. II n. 19903 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Se la statuizione sulle spese di lite omette di indicare su quale parte gravino definitivamente le spese relative alla consulenza tecnica d’ufficio, si configura un vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. La pronuncia sulle spese processuali non ricomprende implicitamente quelle di C.T.U., né rileva che esse siano già state liquidate con decreto motivato ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002. Il giudice di rinvio deve provvedere secondo la regola della soccombenza.

Il Fatto

Una società, appaltatrice dei lavori di ampliamento di una scuola materna per conto di un Comune, conviene in giudizio l’ente committente davanti al Tribunale, chiedendo il pagamento del maggior compenso per le riserve iscritte in corso d’opera e il risarcimento del danno per l’impiego di manodopera qualificata.

Il Tribunale accoglie in parte la domanda. La società appella; il Comune propone appello incidentale sulle spese. La Corte d’Appello riconosce un credito a favore dell’appaltatrice e condanna il Comune alle spese legali, senza nulla disporre sul rimborso delle spese di C.T.U. La società ricorre per cassazione deducendo due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ. La sentenza d’appello, pur statuendo sulle spese legali, aveva omesso di condannare il Comune al rimborso delle spese di C.T.U. dalla ricorrente anticipate pro quota. La richiesta di correzione materiale ex art. 288 cod. proc. civ. era stata rigettata, da cui l’interesse a ricorrere.

Il motivo è fondato. La Corte supera un precedente orientamento, richiamato nella specie (Sez. III n. 25817 del 31.10.2017), e afferma che, se nella statuizione sulle spese non viene indicata la parte sulla quale graveranno definitivamente quelle di consulenza tecnica d’ufficio, si configura un vizio di omessa pronuncia. Tale statuizione non può ricomprenderle implicitamente, né rileva che esse siano già state liquidate con decreto motivato ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002.

A sostegno la Corte richiama l’orientamento espresso da Sez. III n. 10804 del 05.06.2020. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla medesima Corte d’Appello, affinché statuisca sul rimborso delle spese di C.T.U. secondo il criterio della soccombenza.

Il secondo motivo, con cui si deduce la violazione degli artt. 92 e 132 cod. proc. civ. e la contraddittorietà della motivazione in ordine a una presunta compensazione, resta assorbito per l’accoglimento del primo. La Corte accoglie il ricorso, cassa con rinvio in diversa composizione e non provvede sulle spese della fase di legittimità, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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