Conflitto di competenza e residenza anagrafica del condannato non detenuto (Cass. pen. Sez. I n. 23768 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’interessato non è detenuto né internato, la competenza a provvedere sulla richiesta di conversione della pena pecuniaria appartiene, ai sensi dell’art. 677, comma 2, cod. proc. pen., al Magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l’interessato ha la residenza o il domicilio. Il criterio della residenza anagrafica è prioritario e va accertato con riferimento al momento di presentazione della richiesta, non a quello della decisione. Il conflitto negativo di competenza è ammissibile quando due uffici di sorveglianza declinino la propria competenza, determinando una stasi procedimentale superabile solo con la pronuncia regolatrice della Cassazione.
Il Fatto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ha chiesto la conversione in libertà controllata della pena pecuniaria inflitta a un condannato con sentenza della Corte di appello di Catanzaro, divenuta irrevocabile nel 2014. Con provvedimento del 03/12/2024 il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro ha declinato la propria competenza, ritenendola radicata a Pavia sul presupposto della residenza ivi dichiarata dal condannato.
Con ordinanza del 02/03/2026 il Magistrato di sorveglianza di Pavia ha a sua volta sollevato conflitto negativo di competenza. Il certificato storico di residenza dimostrava che, alla data della richiesta, il condannato risiedeva in un comune della provincia di Crotone dal 06/12/2022, con conseguente competenza del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro. Il Procuratore generale ha concluso per la competenza di quest’ultimo ufficio.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha anzitutto dichiarato ammissibile il conflitto. Due uffici di sorveglianza avevano declinato la propria competenza sulla medesima richiesta, creando una situazione di stallo che soltanto la pronuncia regolatrice della Corte poteva superare.
Sul merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo applicabile. Poiché al momento della presentazione dell’istanza di conversione il condannato era libero, opera l’art. 677, comma 2, cod. proc. pen., che radica la competenza in capo al Magistrato di sorveglianza del luogo di residenza o domicilio dell’interessato, salvo che la legge disponga diversamente.
La Corte ha poi individuato il momento rilevante per la determinazione della competenza nella data di presentazione della richiesta da parte del pubblico ministero, non in quella della successiva decisione. Dagli atti, e in particolare dal certificato storico di residenza, emergeva che a quella data il condannato risiedeva nel comune di Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, dal 06/12/2022.
Su questa base la Corte ha ritenuto che il criterio della residenza anagrafica prevalesse rispetto al diverso dato del domicilio, dovendosi privilegiare il collegamento stabile e documentato risultante dai registri anagrafici. La competenza territoriale è stata pertanto affermata in capo al Magistrato di sorveglianza di Catanzaro.
La decisione si è conclusa con la dichiarazione di competenza dell’ufficio catanzarese e con la trasmissione degli atti allo stesso, così definendo il conflitto e restituendo al procedimento il suo corso.
Nota della Redazione
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