La volontà punitiva desumibile anche da atti non intestati come querela (Cass. pen. Sez. 6 n. 13535 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati perseguibili a querela, la manifestazione di volontà punitiva non richiede formule sacramentali e può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengano una esplicita dichiarazione in tal senso. Nei casi di incertezza, l’interpretazione della dichiarazione della persona offesa deve conformarsi al principio del favor querelae, sicché la volontà di punizione può desumersi dalla presentazione di una denuncia reiterata nel tempo, accompagnata dalla allegazione di documentazione e dalla cooperazione attiva alle indagini. Il dato meramente formale che i verbali non rechino l’intestazione di “querela” è privo di rilievo. La verifica della sussistenza della condizione di procedibilità costituisce una quaestio facti che esula dal perimetro cognitivo del giudice di legittimità, al quale è inibita una diversa ricostruzione dei fatti e un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva riqualificato il delitto di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alle persone, esclusa l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., rideterminando la pena. Il giudizio di rinvio era stato disposto dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione con sentenza del 2023. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la mancanza della condizione di procedibilità della querela, il difetto degli elementi costitutivi del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione, nell’esaminare il primo motivo, ha premesso che la volontà di punizione della persona offesa non richiede formule sacramentali. Richiamando un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la Corte ha affermato che l’istanza punitiva può essere riconosciuta anche in atti che non ne contengono una esplicita manifestazione e che, nei casi dubbi, l’interpretazione deve privilegiare il favor querelae. Ha valorizzato il dato della reiterazione, in pochi giorni, di una prima denuncia e di tre successive integrazioni, seguite dalla produzione di documentazione e dalla disponibilità della persona offesa a consentire l’ascolto in presa diretta di una conversazione telefonica con l’imputato. Ha pertanto escluso che il difetto formale dell’intestazione dei verbali come “querela” possa inficiare la validità della condizione di procedibilità.
La Corte ha inoltre chiarito che la valutazione della sussistenza della volontà punitiva implica una interpretazione del contenuto della denuncia-querela che costituisce una quaestio facti, estranea al sindacato di legittimità. Ha poi rilevato che la riqualificazione del reato da estorsione ad esercizio arbitrario delle proprie ragioni, essendo stata invocata dallo stesso ricorrente, non poteva configurarsi come una decisione “a sorpresa”.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondate le censure difensive, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente individuato la condotta intimidatoria in espressioni minatorie pronunciate dall’imputato nel corso di una conversazione intercettata, con le quali prospettava al debitore ritorsioni fisiche, anche a danno dei familiari, in caso di protratto inadempimento. La valenza intimidatoria del riferimento a personaggi contigui alla criminalità organizzata, ancorché la provenienza della provvista da tali ambienti non fosse stata accertata, è stata ritenuta evidente. Con riguardo al terzo motivo, la Corte ha reputato legittimo il diniego delle attenuanti generiche, fondato sull’assenza di elementi favorevoli, non potendo l’incoerenza delle dichiarazioni della persona offesa essere valorizzata ai fini della dosimetria della pena. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.