Ondivisibile onere della prova per le sponsorizzazioni in operazioni inesistenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 4036 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di operazioni oggettivamente inesistenti ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap, l’Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio allegando elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali l’assenza di riscontri oggettivi, la sistematicità dei prelevamenti per contante e la mancata dimostrazione dell’attività sportiva; l’onere di provare l’effettività delle prestazioni contrattuali ricade sul contribuente che abbia dedotto la deducibilità dei costi. Il giudice di merito non è tenuto a esporre la propria valutazione su ogni argomentazione delle parti, né la motivazione è apparente quando illustri con chiarezza il percorso logico e le ragioni della decisione. La presunzione assoluta di deducibilità delle spese pubblicitarie ex art. 90, comma 8, legge n. 289/2002 presuppone comunque la prova dell’esistenza dell’operazione.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento per l’anno 2014 con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione Ires, Iva ed Irap in relazione all’utilizzo di fatture per sponsorizzazioni sportive ritenute oggettivamente inesistenti, in quanto le associazioni beneficiarie non risultavano svolgere alcuna effettiva attività promozionale. Il giudice di primo grado annullava l’atto impositivo, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, riformando la decisione, confermava la validità dell’accertamento per mancata prova della effettività delle prestazioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina congiuntamente i motivi di ricorso relativi alla violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e alla nullità della sentenza per apparenza della motivazione, ravvisandone la connessione. Rileva come il giudice d’appello non abbia affatto omesso di valutare le prove, ma abbia diffusamente illustrato gli elementi indiziari addotti dall’Ufficio: la genericità dei documenti fotografici, la mancata produzione del contratto di sponsorizzazione, l’inesistenza di tracce delle associazioni sui motori di ricerca e la sistematica restituzione per contante delle somme incassate.
La Suprema Corte evidenzia che il giudice del merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni argomentazione delle parti, essendo sufficiente un percorso motivazionale coerente. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata risulta circostanziata e approfondita, con la conseguenza che il motivo relativo alla sua mera apparenza è infondato. La contribuente, d’altro canto, si è limitata a contestazioni generiche, senza specificare quali elementi probatori sarebbero stati trascurati.
Quanto alla ripartizione dell’onere della prova in tema di inerenza e deducibilità dei costi, la Corte afferma che spetta all’Amministrazione dimostrare l’inesistenza oggettiva dell’operazione attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, ma grava sul contribuente l’onere di provare che la prestazione sia stata effettivamente resa. La contribuente non ha contrastato efficacemente gli elementi indiziari, né ha dimostrato l’effettivo svolgimento delle sponsorizzazioni, limitandosi a prospettare una lettura alternativa dei documenti prodotti.
Infine, la Corte dichiara inammissibile il motivo relativo alla violazione dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, in quanto la presunzione assoluta di deducibilità delle spese pubblicitarie fino a concorrenza di 200.000 euro non è stata negata dal giudice d’appello per valutazioni di congruità o convenienza, bensì per mancanza della prova dell’effettiva esistenza delle operazioni. Il ricorso è pertanto respinto e la società è condannata al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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