Raddoppio dei termini di accertamento e vizi dell’avviso: eccezioni in senso stretto nel processo tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 15279 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini di decadenza per l’esercizio della potestà impositiva, nella versione dell’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 vigente ratione temporis, consegue al mero riscontro di fatti che comportano l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p., a prescindere dall’effettiva presentazione della denuncia e dall’esito dell’eventuale procedimento penale. L’avviso di accertamento notificato in data anteriore al 2 settembre 2015 resta disciplinato dal previgente regime, non trovando applicazione le modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 128 del 2015 e dall’art. 1, commi 130 e 131, legge n. 208 del 2015. Nel processo tributario, i vizi di invalidità dell’atto impositivo, fra cui il difetto di delega di firma, configurano eccezioni in senso stretto che non possono essere proposte per la prima volta in appello, a differenza della mera contestazione dei fatti costitutivi della pretesa.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento, per l’anno d’imposta 2006, con cui contestava un reddito di capitale non dichiarato derivante dal reimpiego degli interessi maturati su un finanziamento fruttifero concesso a una società di cui era socio tramite una fiduciaria. La somma era stata utilizzata per la sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile, senza che gli interessi venissero assoggettati a tassazione.
La CTP respingeva il ricorso del contribuente; la CTR del Piemonte confermava la decisione. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi, e l’Agenzia si difendeva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente lamentava l’omessa pronuncia in ordine alla nullità dell’atto impositivo per difetto di validità della delega di firma. La Corte osserva che la CTR aveva dichiarato inammissibili le eccezioni in quanto non sollevate in primo grado, pronuncia non espressamente censurata. Richiamando il consolidato orientamento, la Corte afferma che l’eccezione di invalidità dell’atto impositivo per vizi formali essenziali costituisce eccezione in senso stretto, che deve essere dedotta con il ricorso introduttivo. Nel caso di specie, il contribuente aveva genericamente richiamato l’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 senza specificare alcun difetto di validità della delega, sicché la censura era nuova in appello. Il motivo è infondato.
Il secondo motivo, concernente la decadenza dell’amministrazione finanziaria e la disciplina del raddoppio dei termini, è articolato in due censure, entrambe infondate. La CTR aveva motivato per relationem richiamando la statuizione di primo grado, che aveva ritenuto irrilevante la notifica dell’avviso nell’imminenza delle modifiche legislative, in forza della clausola di salvezza di cui all’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2015.
Nel merito, la norma applicabile all’avviso notificato il 31 agosto 2015 non richiede l’effettiva presentazione della denuncia: il raddoppio consegue all’astratta configurabilità del reato, a prescindere dalla denuncia e dall’esito del procedimento penale. La versione dell’art. 43, comma 3, modificata dal d.lgs. n. 128 del 2015 si applica solo agli avvisi notificati dopo il 2 settembre 2015. Non incide la successiva legge n. 208 del 2015, che ha eliminato il raddoppio solo per i periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e successivi. La Corte richiama le Sezioni Unite e l’ordinanza n. 25191 del 2024 per escludere l’abrogazione del regime transitorio.
Il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7 legge n. 212 del 2000, è inammissibile per difetto di specificità. La censura non si confronta con la ratio decidendi, avendo la CTR ritenuto irrilevante la circostanza della sottoscrizione del prestito da parte di un nuovo socio, essendo il contribuente rimasto titolare del credito da finanziamento. La questione dell’epoca dell’incasso giuridico degli interessi, inoltre, non era stata affrontata dal giudice di merito.
Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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