Notifica diretta della sentenza tributaria di appello e decorrenza del termine breve (Cass. civ. Sez. V n. 8732 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la notifica della sentenza di appello effettuata ai sensi dell’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, a mezzo di notificazione diretta mediante il servizio postale, è idonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per l’impugnazione in cassazione, coincidente con quello previsto dall’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. La specialità del rito tributario, desumibile dagli artt. 1 e 49 del d.lgs. n. 546/1992, comporta la prevalenza della norma processuale tributaria su quella ordinaria, con la conseguenza che la notificazione della sentenza di merito, di primo e di secondo grado, è regolata dall’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992. Le forme di notificazione diretta ivi previste sono alternative tra loro e non richiedono il ministero dell’ufficiale giudiziario. Irrilevante è lo scopo per cui la notifica è eseguita, anche se contestuale alla notifica dell’istanza di sgravio del contribuente.
Il Fatto
La controversia origina dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di una cartella di pagamento recante sanzioni. La Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva annullato la cartella, confermando l’annullamento dell’avviso di irrogazione delle sanzioni. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo.
Resiste con controricorso l’erede del contribuente, la quale eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività, avendo documentato di avere notificato la sentenza di appello, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, direttamente all’ente impositore in data 29 dicembre 2015. La questione centrale diviene, quindi, se la notificazione a mezzo posta presso l’ente impositore sia idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie l’eccezione di inammissibilità. Il Collegio ricostruisce la disciplina della notificazione della sentenza tributaria, muovendo dall’art. 16 d.lgs. n. 546/1992, che al comma 2 richiama l’art. 137 cod. proc. civ., salvo quanto al luogo il rinvio all’art. 17, e al comma 3 prevede forme di notificazione diretta a opera della parte, senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario.
Le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 21884 del 2022, hanno già enunciato il principio secondo cui la notifica della sentenza di primo grado effettuata dal contribuente direttamente all’ente impositore tramite il servizio postale, ai sensi dell’art. 16, comma 3, è valida e idonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni. Tale conclusione si fonda sugli artt. 1, comma 2, e 49, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, che istituiscono un’autentica specialità del rito tributario. L’art. 62, secondo comma, dello stesso decreto, nel richiamare per il giudizio di cassazione le norme del codice di rito in quanto compatibili, non esclude l’applicabilità della disciplina tributaria in materia di notificazione della sentenza di merito.
L’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, come novellato dall’art. 3 del d.l. n. 40 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 73 del 2010, estende alla notificazione della sentenza le regole generali del processo tributario, mediante il rinvio all’art. 16. La ratio della riforma è la semplificazione, per accelerare la formazione del giudicato e l’attività di riscossione.
La Corte afferma, pertanto, il principio secondo cui la notifica della sentenza di appello, effettuata ai sensi dell’art. 38, comma 2, a mezzo di notificazione diretta per servizio postale, è idonea a far decorrere il termine breve di cui all’art. 51 d.lgs. n. 546/1992. Nel caso concreto, la notifica della sentenza è avvenuta presso la sede dell’ente a mezzo posta, regolarmente ricevuta, senza che l’Agenzia risultasse rappresentata dall’Avvocatura distrettuale né avesse domicilio diverso dalla sede dichiarata. Il ricorso, notificato il 9 marzo 2016, risulta dunque tardivo rispetto alla notifica della sentenza avvenuta il 29 dicembre 2015. Non assume rilievo che la sentenza sia stata notificata unitamente all’istanza di sgravio, poiché la notifica è stata correttamente eseguita nelle forme di legge.
Nota della Redazione
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