Rimborso IVA al cessionario solo con rapporto diretto con l’Erario (Cass. civ. Sez. V n. 7254 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il cessionario di beni o servizi che abbia corrisposto in via di rivalsa un’IVA asseritamente non dovuta non è legittimato a chiedere direttamente all’Amministrazione finanziaria il rimborso dell’imposta, poiché il rapporto tributario si instaura esclusivamente tra l’ente impositore e il cedente o prestatore, unico soggetto passivo. La legittimazione straordinaria del cessionario riemerge solo quando l’imposta assolta in rivalsa si rifletta sulla liquidazione finale esposta in dichiarazione e il fisco contesti il diritto alla detrazione, determinando un’eccedenza rimborsabile. Al di fuori di tale ipotesi, il fruitore può agire in via civilistica per la ripetizione dell’indebito nei confronti del fornitore; l’azione diretta contro il fisco è ammessa soltanto quando il rimborso risulti impossibile o eccessivamente difficile, evenienza che deve essere concreta ed effettiva e non meramente ipotetica.
Il Fatto
Una società operante nel settore del gioco e delle scommesse presentava all’Agenzia delle Entrate tre istanze di rimborso dell’IVA assolta, tra il secondo semestre 2016 e il 2018, sulle somministrazioni di energia elettrica acquistate da alcuni fornitori. Secondo la tesi della contribuente, quei fornitori avevano calcolato l’imposta su un imponibile comprensivo degli oneri generali del sistema elettrico, somme estranee al rapporto contrattuale e destinate a essere versate alle competenti Autorità statali. Da qui la pretesa di ripetere l’IVA versata in rivalsa per la parte corrispondente a tali oneri, tanto più che l’attività esercitata comportava una preclusione alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.
La CTP di Milano, riuniti i giudizi, riconosceva l’illegittimità dell’inclusione degli oneri nella base imponibile, ma respingeva i ricorsi per mancata prova che l’IVA non fosse stata detratta. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia accoglieva l’appello erariale ed escludeva la legittimazione della società, non essendo essa il soggetto passivo dell’imposta. La contribuente ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo denuncia la violazione degli artt. 9 e 167 della direttiva 2006/112/CE, degli artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, per avere il giudice d’appello negato la legittimazione attiva della società e quella passiva dell’Erario. Il motivo è infondato.
La Corte muove dalla distinzione, già delineata nella pronuncia n. 23288 del 2018, tra la posizione di chi esercita il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, chiedendone il rimborso in caso di eccedenza, e la posizione di chi ha versato l’IVA in rivalsa al fornitore e ne pretende la restituzione direttamente dal fisco. Nella prima ipotesi il rapporto con l’Amministrazione riemerge perché il contribuente esercita un diritto che inerisce al meccanismo dell’imposta; nella seconda il presupposto è il carattere indebito del versamento, ma il rapporto obbligatorio resta incardinato in capo al cedente.
Nelle operazioni rilevanti ai fini IVA si profilano tre rapporti distinti e non interferenti: quello tra Amministrazione e cedente, relativo al pagamento dell’imposta; quello tra cedente e cessionario, concernente la rivalsa; quello tra Amministrazione e cessionario, relativo alla detrazione. La società ha versato l’imposta in favore del proprio fornitore, unico titolare del rapporto tributario, sicché difetta un rapporto diretto con l’Erario.
La Corte richiama i principi di equivalenza e effettività elaborati dalla giurisprudenza unionale, che ammette l’azione civilistica di ripetizione dell’indebito verso il fornitore e riconosce l’azione diretta contro il fisco solo quando il rimborso risulti impossibile o eccessivamente difficile, come nel caso di fallimento del venditore. Tali circostanze devono essere concrete ed effettive; le prospettazioni della ricorrente, fondate sul rischio astratto che il cedente sia investito di plurime richieste, restano sul piano ipotetico.
La sentenza n. 19837 del 2023, cui la Corte dà continuità, conferma che il cessionario non è legittimato a chiedere al fisco il rimborso dell’IVA di rivalsa indebitamente assolta, salvo che essa si rifletta sulla liquidazione finale determinando un’eccedenza rimborsabile. La pronuncia CGUE C-316/22 del 2024, invocata dalla ricorrente, concerne un’ipotesi diversa: un’imposta contraria a una direttiva non attuata, che il consumatore finale non può far valere in via orizzontale contro il fornitore, mentre gli oneri generali di sistema non sono incompatibili con il diritto unionale, come confermato dalla giurisprudenza unionale e dal regolamento di giurisdizione n. 35282/2023 delle Sezioni Unite.
Esclusa la rimessione alla Corte di giustizia come sollecitato dal Pubblico Ministero, il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni e il contributo unificato dovuto dalla ricorrente.
Nota della Redazione
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