Ricorso straordinario escluso per errore di fatto solo da svista materiale (Cass. pen. Sez. I n. 27365 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione l’errore di fatto che legittima il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. consiste esclusivamente in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni del giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Esso deve sostanziarsi nella negazione di un dato di fatto che la sentenza impugnata ha accertato, o nell’ammissione di un dato che quella sentenza ha negato. Non è configurabile errore di fatto, ma errore di giudizio, quando la causa dell’errore non sia identificabile in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo. Il travisamento del fatto che costituisca vizio della decisione del giudice di merito non può pertanto legittimare il ricorso straordinario.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso straordinario avverso la sentenza con cui la Quinta Sezione della Corte di cassazione, in data 06/06/2025, ha rigettato il precedente ricorso contro la decisione della Corte di assise di appello che, in sede di rinvio, lo aveva condannato per omicidio premeditato.
La vicenda processuale si snoda attraverso una sentenza assolutoria di primo grado, una prima condanna in appello annullata con rinvio da questa Prima Sezione, una seconda condanna del giudice del rinvio e il rigetto in cassazione. Il ricorrente deduce un errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione nel valutare il valore di riscontro delle dichiarazioni del collaboratore rispetto alla chiamata in correità, per aver trascurato gli stralci delle dichiarazioni riportati nei motivi di ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte individua il nucleo delle doglianze nell’asserito errore percettivo in riferimento al primo motivo del ricorso difensivo e alle motivazioni della precedente sentenza di annullamento. Il ricorrente sostiene che la Corte abbia errato nel ritenere le dichiarazioni del collaboratore idonee a riscontrare la chiamata in correità, senza esaminare i passaggi trascritti negli atti.
Il ricorso trascura un dato essenziale. L’errore di fatto censurabile deve connotare la lettura degli atti interni del giudizio di legittimità e deve consistere nella negazione di un fatto che la sentenza ha accertato o nell’ammissione di un fatto che essa ha negato. Esso non può derivare dall’interpretazione di un fatto storico o dalla valutazione della ricostruzione operata dal giudice di merito: occorre una semplice svista materiale.
La Corte richiama le Sezioni Unite n. 16103 del 27/03/2002, secondo cui l’errore percettivo riferibile alla decisione del giudice di merito può essere fatto valere solo nelle forme delle impugnazioni ordinarie, e il travisamento del fatto non legittima il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. quando costituisca vizio della decisione di merito.
La sentenza impugnata mostra di aver ben compreso l’oggetto della doglianza, sintetizzandola compiutamente e prendendo in esame le affermazioni probatorie del giudice del rinvio sul valore di riscontro. Se errore vi è stato, esso ha inficiato il ragionamento probatorio del giudice del merito, non già il processo formativo della volontà del giudice di legittimità. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 18651 del 26/03/2015 e le Sezioni Unite n. 37505 del 14/07/2011, oltre a Sez. V n. 29240 del 01/06/2018, che ha escluso la configurabilità dell’errore di fatto nell’interpretazione delle dichiarazioni testimoniali.
Il ricorso intende in tal modo rimettere in discussione un profilo valutativo della prova dichiarativa già affrontato dalla sentenza impugnata. La Corte dichiara pertanto il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.
Nota della Redazione
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