Introduzione in carcere di cellulare senza SIM integra il reato (Cass. pen. Sez. 6 n. 16580 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di cui all’art. 391-ter cod. pen. l’indebita introduzione in un istituto penitenziario di un telefono cellulare, integro e funzionante, al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta, ancorché il dispositivo sia privo della scheda SIM. L’idoneità dell’apparecchio ad effettuare comunicazioni, requisito necessario della fattispecie, prescinde dalla contestuale capacità di connessione alla rete, che può essere conseguita anche in assenza di SIM, mediante schede digitali o reti messe a disposizione da terzi. L’introduzione separata di parti di un telefono cellulare o della sola SIM, non integrando la fattispecie consumata, può essere ricondotta al tentativo, ricorrendo gli estremi degli atti idonei e univocamente diretti alla commissione del reato.
Il Fatto
Il Tribunale di Siracusa aveva assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 391-ter cod. pen., contestato per aver ricevuto, mentre era detenuto, un telefono cellulare completo di batteria ma privo di scheda SIM. Il giudice di primo grado aveva escluso la configurabilità del reato, ritenendo che la mancanza della SIM impedisse di considerare il dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni.
Avverso la sentenza di assoluzione proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo la violazione di legge per erronea interpretazione della norma incriminatrice, contestando la sovrapposizione tra idoneità del cellulare ad effettuare chiamate e sua immediata utilizzabilità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato ammissibile il ricorso, escludendo che si trattasse di un ricorso per saltum. Richiamato il principio secondo cui il pubblico ministero, a seguito della modifica dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., la Corte ha precisato che, nel caso di specie, il ricorso costituiva l’unico mezzo di impugnazione esperibile dal pubblico ministero a fronte di una sentenza di assoluzione pronunciata per un reato per il quale si procede con citazione diretta.
Nel merito, la Corte ha ripercorso i contrastanti orientamenti giurisprudenziali: da un lato, le pronunce che hanno escluso il reato nell’ipotesi di introduzione di un apparecchio privo di SIM e batteria (Sez. 6, n. 25746 del 13/5/2025) o della sola SIM (Sez. 6, n. 42941 dell’11/9/2024); dall’altro, la pronuncia che ha invece ritenuto integrato il delitto nell’ipotesi di cellulare privo del cavo di alimentazione.
La Corte ha condiviso il principio secondo cui la norma incriminatrice individua la messa in pericolo del bene protetto nella disponibilità di un dispositivo integro e funzionante, di per sé idoneo ad effettuare comunicazioni, a prescindere dalla contestuale capacità di connessione alla rete. L’accesso alla rete costituisce requisito ulteriore, conseguibile anche senza scheda SIM, mediante schede digitali o reti di altri soggetti. La soluzione contraria, subordinando la punibilità alla presenza della SIM, eluderebbe la ratio della norma, rendendo agevole l’introduzione separata dei componenti e il successivo assemblaggio.
La Corte ha infine precisato che l’introduzione di parti di un telefono cellulare o della sola SIM, non traducendosi nell’introduzione di uno strumento integro e funzionante, non è penalmente irrilevante ma va ricondotta nell’alveo del tentativo, ricorrendo gli estremi degli atti idonei e univocamente diretti alla commissione del reato. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Siracusa.
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Nota della Redazione
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