L’ingiunzione fiscale sottoscritta dal difensore, su delega del funzionario comunale, resta atto dell’ente, non affetto da nullità (Cass. civ. Sez. 5 n. 12625 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ingiunzione fiscale di cui al r.d. n. 639/1910, cumulando in sé le caratteristiche di titolo esecutivo e di precetto, è atto ricognitivo e di intimazione di un credito già accertato con avviso di accertamento, del quale presuppone non la definitività ma il mancato pagamento nel termine di sessanta giorni, in assenza di provvedimento sospensivo. La sottoscrizione dell’atto da parte del difensore dell’ente impositore, munito di procura speciale rilasciata dal funzionario responsabile su delega interna, non ne determina la nullità o l’inesistenza: l’ingiunzione resta atto proveniente dall’ente, che ne conserva la titolarità. Solo l’avviso di accertamento, per il principio di tassatività delle nullità, è affetto dalla patologia più grave in caso di mancanza di sottoscrizione; la nullità della sentenza per motivazione apparente e l’omessa pronuncia non ricorrono quando la motivazione implicita sia desumibile dalla costruzione logico-giuridica della decisione.
Il Fatto
La contribuente, titolare di un’impresa agricola, impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze due ingiunzioni fiscali emesse dal Comune per la riscossione della TARSU e della TARES, assumendo che gli atti, sottoscritti da un avvocato esterno sulla base di una procura alle liti, fossero stati emessi da soggetto privo di potere e non fossero riferibili all’ente impositore. La CTP accoglieva i ricorsi, dichiarando le ingiunzioni nulle. Il Comune proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, riformando la sentenza di primo grado, valutava fondate le pretese impositive, ritenendo le ingiunzioni legittimamente emesse dal funzionario responsabile, che aveva conferito al legale un mero incarico di assistenza tecnica. Avverso tale decisione la contribuente proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso, esaminando i tre motivi e dichiarandoli infondati. Quanto al primo motivo, incentrato sulla nullità della sentenza per motivazione apparente, la Corte rileva che il giudice di appello ha illustrato con precisione la propria ratio decidendi, qualificando gli atti impugnati come intimazioni di pagamento di avvisi di accertamento già regolarmente emessi dall’ente. Il contenuto delle ingiunzioni, che riportano la provenienza dal Comune, indicano il funzionario responsabile e citano i pregressi accertamenti, ne palesa la riferibilità all’ente impositore, escludendo ogni vizio di motivazione.
In relazione al secondo motivo, concernente la violazione delle norme sulla competenza alla emissione degli atti, la Corte richiama il principio, già affermato da Sez. I n. 562 del 1982, per cui la procura speciale può essere apposta sull’ingiunzione fiscale in quanto atto che cumula le caratteristiche di titolo esecutivo e di precetto. Tale principio è esteso al giudizio tributario: la procura conferita dall’ente impositore al difensore, apposta sull’atto, ne conferma la provenienza dall’ente stesso, che conserva la titolarità della riscossione. La sottoscrizione del difensore non determina alcuna nullità, trattandosi di atto ricognitivo di un credito già accertato, come confermato da Cass. n. 20796/2025, secondo cui solo l’avviso di accertamento è soggetto alla patologia più grave in caso di difetto di sottoscrizione.
Infine, il terzo motivo, relativo all’omessa pronuncia sulla dedotta carente definitività degli avvisi di accertamento, è respinto richiamando il principio per cui il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il rigetto della richiesta sia implicito nella costruzione logico-giuridica della sentenza, come nel caso in cui il giudice di appello abbia evidenziato che l’ingiunzione presuppone il mancato pagamento del credito nel termine di sessanta giorni e non la definitività dell’avviso, in assenza di sospensiva. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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