Il credito IVA esposto in dichiarazione non è consolidato per l’inerzia del Fisco e grava sul contribuente la prova dei fatti costitutivi (Cass. civ. Sez. 5 n. 16190 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario promosso per ottenere il rimborso dell’IVA, il contribuente riveste la posizione di attore in senso sostanziale ed è gravato dell’onere di provare i fatti costitutivi del credito vantato. Ne consegue che l’Amministrazione finanziaria, soccombente in primo grado, può negare in appello la sussistenza di tali fatti o la loro qualificazione giuridica, trattandosi di mere difese non soggette alle preclusioni di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992. L’esposizione del credito nella dichiarazione e l’inerzia dell’Ufficio, anche a seguito di controllo automatizzato, non determinano alcun effetto accertativo o consolidamento del credito, che può derivare solo dalla positiva verifica della sua rispondenza alla realtà, potendo l’Amministrazione contestarne l’esistenza anche dopo la scadenza dei termini di accertamento. Il giudice di merito è tenuto a verificare l’effettiva sussistenza e quantificazione del credito, senza limitarsi alla mera esposizione in dichiarazione.
Il Fatto
Una contribuente, dopo la cessazione dell’attività, chiedeva il rimborso dell’eccedenza IVA relativa all’anno 2002. La Commissione tributaria provinciale dichiarava inammissibile il ricorso avverso il primo diniego, ritenendo applicabile il termine biennale di decadenza, e rigettava l’impugnazione del secondo diniego. La Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, accoglieva l’appello della contribuente, qualificando il diritto come soggetto alla prescrizione decennale e ritenendo il credito consolidato per effetto della mancata attivazione dei poteri di controllo da parte dell’Ufficio entro i termini. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, enunciando principi che ridefiniscono gli oneri probatori nel giudizio di rimborso. Con riferimento al primo motivo, la S.C. ha richiamato il principio consolidato per cui le contestazioni mosse dall’Amministrazione in appello sulla sussistenza dei fatti costitutivi del credito non integrano eccezioni in senso stretto, ma costituiscono mere difese, in quanto il contribuente è attore in senso sostanziale. Non è quindi violato il divieto di nuove eccezioni in appello di cui all’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che l’inerzia dell’Amministrazione, o l’esito positivo del controllo automatizzato, possano equivalere a un riconoscimento implicito del credito. Il credito IVA sorge solo se ne sussistono i fatti generatori; la sua esposizione in dichiarazione non è sufficiente, né necessita di un accertamento costitutivo da parte dell’Ufficio. L’omesso esercizio del potere di controllo non determina alcun effetto accertativo, ma l’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 attribuisce al silenzio il valore di rifiuto tacito, impugnabile dal contribuente.
La S.C. ha ribadito che, ai sensi delle Sezioni Unite n. 21766 del 2021, l’Amministrazione può contestare il credito esposto in dichiarazione anche dopo la scadenza dei termini per l’accertamento. Ne deriva che, se l’Ufficio non può più recuperare un maggiore imponibile, la prova dell’esistenza del credito resta comunque a carico del contribuente; in mancanza di tale prova, il credito va negato.
Nel caso di specie, la CTR aveva errato nell’attribuire rilievo alla mancata contestazione del credito da parte dell’Ufficio e nel considerare la sua mancata attività di controllo come elemento sufficiente per riconoscere la spettanza del rimborso. L’inerzia dell’Amministrazione non è, pertanto, ostativa alla sua successiva attività difensiva in giudizio, restando fermo l’onere probatorio in capo al contribuente.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame nel quale si verifichi l’assolvimento dell’onere della prova da parte della contribuente.
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Nota della Redazione
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