Cartella priva di motivazione su recupero credito d’imposta è nulla (Cass. civ. Sez. V n. 5284 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di controllo automatizzato della dichiarazione, la cartella di pagamento che per la prima volta rende edotta la contribuente di una pretesa fondata sul disconoscimento di crediti d’imposta deve essere motivata, non essendo sufficiente il mero rispetto del modello ministeriale. Il recupero del credito d’imposta può avvenire con l’iscrizione diretta a ruolo, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, quando il controllo abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, senza necessità di un previo avviso di recupero. Resta fermo che la cartella, quale primo atto impositivo per quella pretesa, deve recare le ragioni di fatto e di diritto del disconoscimento, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 22281 del 2022. L’omessa pronuncia su un’eccezione non sussiste quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto.
Il Fatto
La società contribuente riceveva la notifica di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato del modello 770 e del Modello Unico per l’anno d’imposta 2009. Le somme richieste si fondavano su due ruoli: il primo relativo a ritenute effettuate a titolo di sostituzione d’imposta; il secondo concernente il recupero di crediti d’imposta per incremento occupazionale.
La cartella e i ruoli venivano impugnati. La CTP di Roma accoglieva parzialmente il ricorso quanto al recupero dei crediti, per la mancanza di un previo avviso di accertamento. La CTR del Lazio, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio e respingeva quello incidentale. La società ricorreva per cassazione con nove motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il quinto motivo, con cui si denunciava l’omessa pronuncia sull’eccezione relativa alla necessità di un previo avviso di rettifica. Il motivo è infondato: la decisione della CTR, soffermatasi solo sulla tardività della dichiarazione integrativa, presuppone logicamente il rigetto implicito dell’eccezione. Per costante giurisprudenza, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la statuizione adottata implichi rigetto sul punto (Cass. sez. 5, ord. n. 7662 del 2020; Cass. sez. 2, ord. n. 20718 del 2018).
Il sesto motivo, formulato in subordine, è ugualmente infondato. Anche il disconoscimento di un credito d’imposta può essere contestato con il controllo automatizzato ex art. 36-bis, comma 2, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973, quando le omissioni dichiarative siano agevolmente rilevabili ex actis. L’attività dell’Ufficio, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti, non implica valutazioni, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo senza previo avviso di recupero (Cass. ord. n. 39331 del 2021; Cass. ord. n. 29582 del 2018; Cass. ord. n. 29152 del 2023).
Il settimo motivo è invece fondato. La Corte rileva che le somme richieste erano basate su duplice iscrizione a ruolo e che la seconda riguardava il disconoscimento del credito d’imposta per l’anno 2008, benché il controllo cartolare sul Modello Unico 2010 concernesse l’anno 2009. Poiché la cartella costituiva il primo atto con cui la contribuente apprendeva la pretesa, la sua motivazione doveva soddisfare i requisiti delle Sezioni Unite n. 22281 del 2022. Non basta la conformità al d.m. n. 321/1999: la cartella non recava traccia alcuna delle ragioni di fatto e di diritto del disconoscimento e del recupero del credito per incremento occupazionale riferito all’anno 2008.
Gli ottavi e noni motivi sono infondati per ragioni analoghe a quelle sul quinto: la mancata notifica dell’avviso bonario non vizia la cartella, poiché il contraddittorio endoprocedimentale è imposto dall’art. 6, comma 5, della l. n. 212/2000 solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non necessariamente ravvisabili nei controlli documentali ex art. 36-bis (Cass. ord. n. 33334 del 2019; Cass. ord. n. 18405 del 2021). Restano assorbiti i restanti motivi. Il ricorso è accolto nei termini di cui in motivazione e la causa decisa nel merito, con annullamento del solo ruolo relativo al credito d’imposta.
Nota della Redazione
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