Notifica PEC della cartella: prova nella ricevuta di consegna (Cass. civ. Sez. V n. 20160 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione della cartella di pagamento a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, la produzione della ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’art. 6 d.P.R. n. 68/2005 è idonea a provare il perfezionamento della notifica telematica e la data in cui l’evento si è realizzato. Non è necessario, a tal fine, il deposito dei file informatici del messaggio inviato. La copia analogica della cartella, in origine cartacea, non deve essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso; le firme digitali di tipo CAdES e PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti, con le rispettive estensioni “.p7m” e “.pdf”. Il difetto delle forme digitali non integra l’inesistenza della notifica, ma una mera nullità sanabile per raggiungimento dello scopo.
Il Fatto
A seguito di controllo automatizzato del modello di dichiarazione relativo all’anno d’imposta 2011, l’Agenzia delle entrate iscriveva a ruolo un importo di oltre trecentomila euro per omesso versamento a saldo IRES, interessi e sanzioni, oltre sanzioni per omessi acconti IRES e per omesso versamento periodico IVA. L’agente della riscossione emetteva la cartella di pagamento, notificata a mezzo PEC.
La società contribuente impugnava la cartella davanti alla C.t.p., che dichiarava inammissibile il ricorso per intempestività. La C.t.r., in accoglimento dell’appello, annullava l’atto. Le Agenzie ricorrevano per cassazione con due motivi, deducendo l’error in iudicando della sentenza nella parte in cui aveva escluso la prova della notifica per la mancata produzione dei file informatici della PEC e l’invalidità della notifica per l’estensione “.pdf” del file della cartella.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate riscossione con il ministero di un difensore del libero foro: il deposito è avvenuto da parte della controricorrente, sicché non vi è prova del tempestivo deposito ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. Il ricorso delle Agenzie con il ministero dell’Avvocatura generale dello Stato è invece tempestivo e procedibile, non condizionato dall’improcedibilità del secondo.
Nel merito, il primo motivo è fondato. L’art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 consente la notifica della cartella a mezzo PEC secondo le modalità del d.P.R. n. 68/2005. L’art. 6 di tale decreto individua nella ricevuta di avvenuta consegna la prova che il messaggio è pervenuto all’indirizzo elettronico del destinatario e certifica il momento della consegna. La produzione di tale ricevuta basta a dimostrare il perfezionamento della notifica telematica e la sua data, cioè le circostanze realmente controverse.
La Corte rileva che non si tratta di notifica di atto in materia civile effettuata da un avvocato ai sensi della legge n. 53/1994, e che, anche quando quella disciplina si applichi, la violazione delle forme digitali integra nullità sanabile e non inesistenza. Il giudice del merito avrebbe dovuto verificare la produzione su supporto analogico della ricevuta di consegna, applicando l’art. 23 d.lgs. n. 82/2005: le copie analogiche conformi alle regole tecniche hanno la stessa efficacia dell’originale se la conformità non è espressamente disconosciuta, con contestazione chiara e circostanziata.
Anche il secondo motivo è fondato. La copia informatica della cartella in origine cartacea non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, e le firme CAdES e PAdES sono equivalenti, sia pure con estensioni diverse. La sentenza impugnata ha perciò errato nel ritenere invalida la notifica per il solo formato “.pdf”. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla corte di giustizia tributaria competente, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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