La notifica dell’avviso di accertamento è condizione di efficacia e non elemento costitutivo, irrilevante se l’atto ha raggiunto lo scopo (Cass. civ. Sez. 5 n. 6836 del 21.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione dell’atto impositivo tributario costituisce mera condizione di efficacia, non elemento costitutivo dell’atto medesimo. Il vizio di nullità o di inesistenza della notifica è pertanto irrilevante quando l’atto abbia comunque raggiunto lo scopo, come nel caso in cui il destinatario lo abbia impugnato nel termine di legge. In materia di documento informatico, l’art. 23 del d.lgs. n. 82/2005 (CAD) non si applica agli avvisi di accertamento: la limitazione dell’art. 2, comma 6, CAD riguarda solo le attività ispettive e di controllo fiscale, sicché l’avviso può essere legittimamente emesso in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale. L’eccezione di omessa pronuncia è inammissibile se il giudice di merito ha comunque esaminato la questione, sia pure ritenendola infondata. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, miri a ottenere la rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
Il Fatto
A un contribuente, socio di una società a ristretta base sociale dichiarata fallita, era notificato un avviso di accertamento che presupponeva la distribuzione di utili extracontabili accertati in capo alla società. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Toscana confermava la sentenza di primo grado, ritenendo raggiunto lo scopo della notifica, infondata l’eccezione di mancata attestazione di conformità, legittima la presunzione derivante dalla ristretta base sociale e inattendibile la documentazione prodotta dal contribuente. Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato separatamente i tre motivi di ricorso, disattendendoli tutti. In relazione al primo motivo, concernente la dedotta inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento, la Corte ha dato continuità al proprio consolidato orientamento secondo cui la notificazione è mera condizione di efficacia dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, non elemento costitutivo dello stesso. Ne consegue che il vizio di nullità o di inesistenza della notifica è irrilevante ove l’atto abbia raggiunto lo scopo, come nel caso in cui il destinatario lo abbia tempestivamente impugnato, con ciò dimostrando di averne avuto piena conoscenza. La circostanza che il contribuente si sia difeso nel merito esclude ogni rilevanza del dedotto vizio procedimentale.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che non sussiste il lamentato vizio di omessa pronuncia, poiché il giudice di appello aveva esaminato l’eccezione di mancata attestazione di conformità della copia cartacea all’originale informatico, sia pure ritenendola nuova e infondata. Nel merito, la Corte ha chiarito che l’art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 82/2005, nel testo vigente tra il 14 settembre 2016 e il 26 gennaio 2018, escludeva dall’ambito di applicazione del CAD soltanto le attività ispettive e di controllo fiscale, non anche l’emissione degli avvisi di accertamento, che potevano pertanto essere legittimamente formati come documento informatico e sottoscritti con firma digitale.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente la violazione di norme di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione dei fatti e delle prove già operata dal giudice di merito. La Corte ha ribadito che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità e che il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un non consentito terzo grado di giudizio di merito.
Nota della Redazione
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