Litisconsorzio necessario in società di persone e nullità per contraddittorio non integro (Cass. civ. Sez. V n. 6688 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento posto a base della rettifica delle dichiarazioni delle società di persone e dei soci e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e prescindendo dalla percezione, comportano che il ricorso proposto anche avverso un solo avviso di rettifica da uno dei soci o dalla società riguardi inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo che siano prospettate questioni personali. Tutti i soggetti devono pertanto essere parti dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, configurandosi un caso di litisconsorzio necessario originario. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio; la Cassazione deve annullare le pronunce emesse a contraddittorio non integro e rinviare la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da un avviso di accertamento emesso per IVA, IRAP e IRPEF, relativo all’anno di imposta 2000, nei confronti di una società di persone e, per il reddito di partecipazione, del socio. L’ufficio aveva ripreso a imposizione un importo rilevante a seguito di una pretesa cessione di ramo d’azienda. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso; la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Agenzia, ritenendo non perfezionata la cessione per difetto di atto pubblico depositato e comunque motivando sull’insussistenza del reddito accertato.
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con tre motivi, iscritti a due distinti numeri di ruolo generale per la posizione della società e per quella del socio. Il contribuente non svolge attività difensiva. I giudizi, fissati per la medesima adunanza camerale, vengono riuniti per connessione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci. Il principio richiamato è quello dell’unitarietà dell’accertamento: il reddito della società è imputato automaticamente a ciascun socio in proporzione alla quota, indipendentemente dalla percezione. Ne deriva che il ricorso proposto avverso un solo avviso di rettifica coinvolge inscindibilmente società e soci, salva l’ipotesi di questioni personali.
Il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., è ritenuto fondato. La Corte rileva che la sentenza impugnata è stata emessa senza integrare il contraddittorio nei confronti della società e di tutti i soci. Il giudizio celebrato senza la partecipazione dei litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio.
Il percorso argomentativo si fonda su un consolidato orientamento di legittimità, richiamato con numerose pronunce, tra cui le Sezioni Unite n. 14815 del 2008 e, da ultimo, Cass. n. 33319 del 2023. La Corte ribadisce che, ove in sede di legittimità emerga la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nei gradi di merito, deve disporsi d’ufficio l’annullamento delle pronunce e il rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ.
È irrilevante, ai fini della configurazione del vizio, che uno dei soci non abbia impugnato l’avviso a lui notificato o che nessun atto impositivo sia stato emesso nei suoi confronti. Nel caso concreto risulta pacifico che il giudizio vertesse sul merito della pretesa e che non vi abbiano partecipato l’altro socio e la società fallita.
In accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, la Corte dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna, in diversa composizione, per nuovo giudizio, demandandole la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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