Notifica istanza fallimento e relata: onere di querela di falso (Cass. civ. Sez. I n. 12463 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione dell’istanza di fallimento, l’individuazione della sede del debitore risultante dal registro delle imprese, presso la quale deve essere tentata la notificazione che non possa essere eseguita all’indirizzo pec, costituisce attività propria dell’agente notificatore, compiuta sulla base delle indicazioni della parte istante. Le circostanze di fatto riportate nella relata di notifica sono munite di fede privilegiata fino a querela di falso. Chi alleghi che la notificazione sia stata tentata in un luogo diverso, o non sia stata affatto tentata presso la sede iscritta, deve pertanto proporre querela di falso avverso le attestazioni dell’ufficiale giudiziario. Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, l’accertamento dello stato di insolvenza può fondarsi anche su fatti anteriori alla pronuncia, conosciuti successivamente, purché ritualmente acquisiti; l’ingente patrimonio immobiliare non esclude l’insolvenza se non risulta la liquidità necessaria per i debiti scaduti.

Il Fatto

Il tribunale, su richiesta del pubblico ministero, ha dichiarato il fallimento di una società. La società fallita e i suoi soci amministratori hanno proposto reclamo avverso la sentenza, deducendo la nullità della notifica dell’istanza di fallimento, eseguita mediante deposito presso la casa comunale a fronte di una relata di omessa notifica, e l’insussistenza dello stato di insolvenza, in ragione di un patrimonio immobiliare ritenuto superiore ai debiti residui.

La corte d’appello ha rigettato il reclamo. Ha ritenuto rituale la notifica, eseguita all’esito di un tentativo negativo a mezzo pec e di un accesso in loco, e ha valorizzato l’ammontare dei debiti fiscali ammessi al passivo, superiori alla stima dei beni offerta dagli stessi reclamanti. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione per due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti hanno censurato la ritenuta ritualità della notifica, sostenendo che l’ufficiale giudiziario non avrebbe svolto gli accertamenti necessari a escludere la presenza della sede presso l’indirizzo risultante dal registro delle imprese. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.

La corte d’appello si è attenuta alla norma dell’art. 15, comma 3, l.fall., nel testo applicabile ratione temporis. La norma prevede che il ricorso per la dichiarazione di fallimento e il decreto di convocazione siano notificati all’indirizzo pec del debitore e che, solo quando la notificazione via pec non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica sia eseguita dall’ufficiale giudiziario, il quale deve accedere presso la sede legale risultante dal registro e, in caso di irreperibilità, depositare l’atto nella casa comunale.

La Corte ha ribadito che l’individuazione della sede risultante dal registro è attività propria dell’agente notificatore, compiuta sulla base delle indicazioni della parte istante. Le circostanze di fatto riportate nella relata sono munite di fede privilegiata. Pertanto, ove si alleghi che la notificazione sia stata tentata in un luogo diverso o non sia stata affatto tentata presso la sede iscritta, è necessario proporre querela di falso avverso le attestazioni dell’ufficiale giudiziario. Solo il contenuto intrinseco delle informazioni apprese da terzi non è assistito da fede pubblica privilegiata e può essere dimostrato con ogni mezzo di prova.

Con il secondo motivo i ricorrenti hanno censurato l’accertamento dello stato di insolvenza, sostenendo che esso non può fondarsi sui debiti fiscali e che il valore dei beni non è utilizzabile per una società in fase attiva. Anche tale motivo è stato dichiarato inammissibile.

La Corte ha affermato che l’insolvenza può risultare da prove e documenti prodotti dalle parti o acquisiti dalla corte d’appello nel giudizio di reclamo. L’accertamento va compiuto con riferimento alla situazione esistente al momento della dichiarazione di fallimento, ma può fondarsi su fatti diversi da quelli posti a base della pronuncia, purché anteriori, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame. L’insolvenza, intesa come impotenza strutturale a soddisfare le obbligazioni, non è esclusa dal cospicuo patrimonio immobiliare ove non risulti che la società disponesse della liquidità necessaria per i debiti scaduti.

Quanto al dedotto obbligo di stimolare il contraddittorio, la Corte ha chiarito che l’art. 101, comma 2, cod. proc. civ. riguarda solo le questioni di fatto o miste che richiedono prove di contenuto diverso, non le questioni implicanti una diversa valutazione del materiale già acquisito. La nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa ricorre solo se la parte prospetti le ragioni che avrebbe potuto far valere, evenienza che i ricorrenti non hanno allegato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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