Motivazione apparente e inammissibilità dell’appello incidentale in materia tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 11689 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da nullità, per violazione del c.d. minimo costituzionale imposto dall’art. 111, comma 6, Cost., la sentenza della commissione tributaria regionale che non esamini gli elementi presuntivi posti a base dell’accertamento e non spieghi le ragioni del rigetto dell’appello, risultando così viziata da motivazione apparente. La parte integralmente vittoriosa in primo grado è priva del requisito della soccombenza e, quindi, dell’interesse a impugnare la pronuncia favorevole; le sue difese di mero contrasto alle censure avversarie non costituiscono appello incidentale. L’impropria qualificazione terminologica di tali difese, priva di conseguenze pratiche, non è censurabile per difetto di interesse.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a un contribuente, titolare di un’officina di riparazioni meccaniche, un avviso di accertamento con cui rettificava in aumento, con metodo analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973, il reddito d’impresa ai fini IRPEF, IRAP e IVA per l’anno 2007.

Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso annullando l’avviso. La decisione era confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che respingeva il gravame dell’Amministrazione. Contro tale sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; il contribuente ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la violazione dell’art. 56 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR accolto un preteso appello incidentale del contribuente mai proposto. La Corte li dichiara inammissibili per difetto di interesse: il giudizio di primo grado si era concluso con esito totalmente favorevole al contribuente, che dunque, in assenza del requisito della soccombenza, non aveva alcun interesse a impugnare (si richiamano Cass. n. 38054/2022, Cass. n. 13395/2018 e Cass. n. 21304/2016). Nel giudizio d’appello il contribuente aveva depositato un mero atto di controdeduzioni. L’espressione “appello incidentale” è quindi usata in modo improprio dalla CTR, ma l’errore terminologico è rimasto privo di conseguenze pratiche sulla decisione.

Il terzo e il quarto motivo, parimenti articolati ex art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., lamentano la violazione dell’art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992, per motivazione solo apparente. La Corte li ritiene fondati.

Il giudice regionale ha respinto l’appello dell’Ufficio senza illustrare le presunzioni semplici poste a base dell’accertamento analitico-induttivo, incentrate sull’incoerenza del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore e all’entità delle retribuzioni, sull’incompletezza delle fatture di vendita trasmesse dal contribuente in risposta al questionario ex art. 32, comma 1, n. 4), del D.P.R. n. 600 del 1973, sulle rimanenze finali di magazzino sproporzionate rispetto a un’attività ad elevata rotazione delle merci e sull’esborso per l’acquisto di beni immobili nell’anno 2008.

Lungi dal valutare singolarmente e nel loro insieme tali elementi, la CTR ha motivato con affermazioni anapodittiche e in più punti inintelligibili, delle quali non si comprende la concreta incidenza sull’accertamento del reddito. La sentenza risulta così affetta da nullità per mancanza del requisito di cui all’art. 36, comma 2, n. 4), del D. Lgs. n. 546 del 1992, non rispettando il minimo costituzionale imposto dall’art. 111, comma 6, Cost.

La Corte dispone pertanto, a norma dell’art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c., la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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