Esenzione IRPEF estesa a tutti i trattamenti pensionistici delle vittime del dovere (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 66 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 211, legge n. 232/2016 estende alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti i benefici fiscali previsti dall’art. 2, commi 5 e 6, legge n. 407/1998 e dall’art. 3, comma 2, legge n. 206/2004. L’esenzione dall’IRPEF opera su tutti i trattamenti pensionistici diretti, senza alcuna necessaria correlazione tra la pensione e l’evento che ha determinato lo status di vittima del dovere. Appartiene in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti la controversia sul rapporto previdenziale volta ad accertare chi sia il legittimo creditore della somma corrispondente alle ritenute fiscali, mentre resta devoluta al giudice tributario la controversia sul rapporto d’imposta e sulla legittimità del prelievo già operato. Le due giurisdizioni riguardano situazioni soggettive distinte e non unitarie.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale in servizio su unità navali, è stato equiparato alle vittime del dovere per avere contratto una infermità durante il servizio, con concessione del relativo indennizzo. Con istanza inviata all’INPS e all’Agenzia delle Entrate ha chiesto l’esonero dall’imposizione fiscale sul proprio reddito pensionistico, invocando la giurisprudenza di legittimità in materia. L’Istituto previdenziale non ha risposto.
Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per ottenere l’accertamento del diritto all’esenzione e la condanna dell’INPS a corrispondere i futuri ratei al lordo delle imposte. Le parti convenute hanno eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione contabile e, nel merito, hanno sostenuto che il beneficio spetterebbe ai soli trattamenti che traggono origine dall’infermità costitutiva dello status.
La Motivazione della Corte
Sulla questione pregiudiziale il giudice dà continuità all’orientamento della giurisdizione contabile, già recepito dalla Sezione, secondo cui le controversie tra sostituto d’imposta e sostituito relative all’esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario. La natura giuridica dei diritti fatti valere nei due plessi non è unitaria, ma distinta.
La controversia proposta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria attiene al rapporto giuridico d’imposta e alla legittimità del prelievo già operato; quella instaurata davanti alla Corte dei conti ha per oggetto il rapporto previdenziale tra pensionato e INPS e mira ad accertare chi sia il legittimo creditore della somma. L’opposta lettura imporrebbe al pensionato di subire mese per mese la trattenuta, per poi agire davanti a un giudice incompetente a conoscere i rapporti previdenziali, in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Nel merito la Corte richiama l’art. 1, comma 211, legge n. 232/2016 e l’art. 3, comma 2, legge n. 206/2004, nonché la Direttiva della Presidenza del Consiglio del 27 luglio 2007, la Circolare INPS n. 98/2008 e la Risoluzione n. 453/E/2008 dell’Agenzia delle Entrate. Il successivo Messaggio INPS n. 1412/2017 ha mutato indirizzo, limitando il beneficio ai trattamenti erogati a causa dell’evento lesivo.
La Corte ritiene non più condivisibile tale tesi restrittiva. Il primo comma dell’art. 3 persegue la finalità di agevolare l’accesso alla pensione, il secondo comma dispone che la pensione così ottenuta sia esente da imposizione, senza distinguere tra pensione privilegiata e ordinaria. Il tenore letterale della norma di estensione non richiede alcun collegamento tra la pensione e l’evento costitutivo dello status. Il ricorso è pertanto accolto.
Al fine di evitare un duplice esborso a carico dell’Istituto previdenziale, il giudice differisce gli effetti economici della decisione a partire dal cedolino relativo al mese di ottobre 2025. Le spese processuali sono compensate in ragione della novità della questione.
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Nota della Redazione
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