Improcedibile il ricorso se manca la relata di notifica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. II n. 31018 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disposizione dell’art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ. non consente di distinguere tra il deposito della sentenza impugnata e quello della relata di notificazione della stessa: la mancanza di uno dei due documenti determina l’improcedibilità del ricorso, salvo che il deposito del documento mancante avvenga entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione, o il documento sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o presente nel fascicolo d’ufficio. L’improcedibilità non sussiste quando il ricorso è notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, perdendo rilievo, in tal caso, la data di notifica del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Bari, sezione distaccata di Altamura, il promittente venditore e la di lui figlia, sua ex convivente, deducendo di aver concluso nel 1994 e nel 1996 due preliminari di vendita aventi ad oggetto porzioni di un podere assegnato in agro di Gravina di Puglia e di averne corrisposto l’intero prezzo. Domandava pertanto la pronuncia traslativa della proprietà ex art. 2932 cod. civ..
Il Tribunale aveva dichiarato la nullità dei preliminari per indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 892/2021, aveva rigettato l’appello principale, assorbito quello incidentale condizionato, con condanna alle spese. Proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, i controricorrenti resistevano con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ. Il ricorrente aveva affermato che la sentenza impugnata gli era stata notificata dalla controparte in data 19.5.2021, ma non aveva prodotto la copia del provvedimento munita della relata di notifica.
Tale documento non era stato depositato neppure dai controricorrenti: nel fascicolo era presente soltanto la copia della sentenza impugnata estratta dal fascicolo telematico, con l’attestazione di conformità del difensore che l’aveva estratta, priva della relata di notifica, come certificato dalla cancelleria. La prova di resistenza, pur invocabile in presenza dell’indicazione della sentenza notificata nell’elenco dei documenti allegati al ricorso, ha dato esito negativo.
La Corte ha quindi applicato il principio di diritto secondo cui la previsione normativa non distingue tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relata di notificazione, con la conseguenza che la mancanza di uno dei due documenti determina l’improcedibilità, salvo che il deposito avvenga entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso o il documento sia nella disponibilità del giudice.
Nel caso concreto il ricorso era stato notificato in data 15.7.2021, dunque dopo il decorso del termine di sessanta giorni di cui all’art. 325 cod. proc. civ., da computarsi — in assenza di prova della notificazione della sentenza impugnata — a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa, avvenuta l’11.5.2021. Non operava pertanto l’eccezione che esclude l’improcedibilità quando il ricorso sia notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione.
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso e condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, dandosi atto dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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