Cessione di credito in garanzia tassata in misura proporzionale (Cass. civ. Sez. V n. 11749 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessione di credito pro solvendo stipulata a garanzia delle obbligazioni derivanti da un’apertura di credito non ha natura finanziaria e non beneficia del trattamento agevolato previsto dall’art. 15 d.P.R. n. 601/1973, riservato alle sole operazioni che si traducono in provvista di disponibilità finanziarie destinate a investimenti produttivi. Ai fini dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 21 d.P.R. n. 131/1986, il discrimine tra tassazione unica e tassazione separata è ancorato alla distinzione tra negozio complesso e negozi collegati: solo i primi sono sorretti da una causa unitaria. Il collegamento negoziale e la mera menzione dell’atto di finanziamento nelle premesse non valgono a riqualificare la cessione, che resta vicenda accidentale rispetto all’apertura di credito e sconta l’imposta di registro proporzionale con l’aliquota dello 0,50%.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società una avviso di liquidazione dell’imposta di registro nella misura proporzionale dello 0,50%, con riguardo a un atto di cessione di crediti vantati dalla società verso un ente locale. La cessione era stata stipulata per garantire una linea di credito concessa da un istituto bancario nell’ambito di un accordo quadro risalente a diversi anni prima.
La società impugnava l’atto, sostenendo di dover corrispondere la sola imposta in misura fissa, per la ritenuta natura finanziaria dell’operazione e il nesso inscindibile tra cessione e finanziamento. I giudici di primo grado accoglievano il ricorso; la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello dell’ente impositore, confermando che i due contratti erano funzionalmente e logicamente collegati. L’Agenzia proponeva allora ricorso per cassazione, articolando due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che deduceva la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992 per motivazione apparente, è respinto. La Corte rileva che la sentenza impugnata contiene un’ampia e articolata illustrazione delle ragioni del decidere e supera la soglia del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. Non ricorre, dunque, la dedotta motivazione apparente, che presuppone argomentazioni logicamente inconciliabili o incomprensibili.
Il secondo motivo è accolto. La Corte ricostruisce il criterio distintivo tra negozio complesso e negozi collegati: la tassazione unica presuppone un vincolo di connessione o compenetrazione immediata e necessaria, discendente dalla legge o da esigenza obiettiva del negozio, non dalla volontà delle parti. Nel caso concreto l’apertura di credito e la cessione di crediti scaturiscono da due contratti distinti, stipulati a distanza di anni, sicché manca quella causa reale e unitaria che sola consentirebbe la riqualificazione dei due atti.
La cessione pro solvendo, per la sua finalità di garanzia, costituisce vicenda accidentale rispetto all’operazione di finanziamento, sia pure ad essa collegata. La Corte qualifica l’apertura di credito come atto diverso, non integrato nella successiva cessione ancorché richiamato nelle premesse meramente descrittive. Tali richiami, secondo l’insegnamento di Cass. n. 4798 del 22.02.2024, integrano elementi extra-testuali irrilevanti ai fini dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986.
La Corte esamina poi la ratio dell’agevolazione di cui all’art. 15 d.P.R. n. 601/1973, individuandola nel favore per gli investimenti produttivi idonei a creare nuova ricchezza. Nel caso in cui il credito sia già stato erogato e la somma investita, la successiva cessione a garanzia non ha per oggetto un finanziamento ma il recupero del credito: il cessionario non dispone di nuovo denaro suscettibile di impieghi produttivi. La norma agevolativa, di stretta interpretazione, non trova dunque applicazione, come confermato da Cass. n. 28734 del 16.10.2023.
Ne consegue che la cessione sconta l’imposta di registro proporzionale con l’aliquota dello 0,50%, ai sensi dell’art. 6 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.