Notifica nulla e decadenza dal potere impositivo dell’Agenzia (Cass. civ. Sez. V n. 18352 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione dell’avviso di accertamento, ove effettuata con le forme previste dall’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, è nulla se l’agente notificatore omette l’invio della raccomandata informativa prevista dal primo comma, lett. b-bis), della medesima disposizione. Tale nullità è processualmente sanata, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., dalla tempestiva impugnazione dell’atto da parte del contribuente. La sanatoria opera però sul piano processuale e non retroagisce sul piano sostanziale: essa non si estende alle decadenze dal potere impositivo eventualmente maturate in capo all’Amministrazione finanziaria, che restano autonomamente rilevanti.
Il Fatto
L’Amministrazione doganale emetteva un avviso di accertamento per l’imposta unica sulla raccolta delle scommesse sportive, di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 504/1998, con riferimento all’anno d’imposta 2013. L’atto traeva origine da un controllo presso il centro trasmissione dati gestito dal contribuente, relativo alle giocate raccolte per conto di un bookmaker estero.
Il contribuente impugnava l’avviso davanti alla Commissione tributaria provinciale, che respingeva il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana accoglieva invece l’appello, rilevando che l’Amministrazione era decaduta dal potere impositivo, perché la notificazione dell’avviso era nulla per omesso invio della raccomandata informativa. L’Agenzia proponeva allora ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso dell’Agenzia si fondava su un unico motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 138, 139 e 156, terzo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 8 della legge n. 890/1982, contestando la ritenuta decadenza dalla pretesa impositiva. La Corte ha giudicato il motivo infondato.
Il Collegio ha anzitutto ricostruito i fatti pacifici: l’avviso era stato notificato al contribuente presso il proprio domicilio fiscale; la notifica era avvenuta a mezzo messo notificatore; l’atto era stato consegnato a un familiare convivente; non vi era prova dell’invio della raccomandata informativa. Su queste basi, la Suprema Corte ha confermato che la notificazione — da effettuarsi con le forme dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 — era nulla, proprio per il mancato inoltro della raccomandata semplice, e non con avviso di ricevimento, prescritta dalla lett. b-bis) del primo comma.
La Corte ha poi affrontato il nodo centrale. La nullità era stata effettivamente sanata, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., grazie alla tempestiva impugnazione dell’atto da parte del contribuente. Tuttavia, ha precisato il Collegio, la sanatoria processuale non si estende alle decadenze dal potere impositivo già maturate in capo all’Amministrazione.
Il principio si àncora a un orientamento consolidato: le Sezioni Unite n. 19854 del 2004, richiamate insieme a Cass. n. 9395 del 2024 e a Cass. n. 17198 del 2017. Nel caso concreto, la decadenza si era verificata il 31/12/2018, prima che la nullità fosse sanata. Il ricorso è stato dunque rigettato; nulla per le spese, in ragione della mancata costituzione del contribuente.
Nota della Redazione
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