Motivazione necessaria se si disattende la continuazione riconosciuta in cognizione (Cass. pen. Sez. 1 n. 3276 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria. Quando i reati per cui è chiesta l’applicazione del vincolo si collocano, in tutto o in parte, nel medesimo lasso di tempo in cui è stata riconosciuta la continuazione tra altri reati, la decisione di disattendere quell’esito richiede una motivazione specifica che dia conto del complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche. La prossimità temporale e la medesimezza spaziale dei fatti rendono più penetrante l’obbligo motivazionale del giudice dell’esecuzione.
Il Fatto
Il condannato chiedeva al Tribunale di Lucca, in sede di esecuzione, di riconoscere la continuazione tra un reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 commesso il 6 marzo 2007, per il quale vi era stata condanna del Tribunale di Firenze, e una serie di reati della stessa specie commessi a Lucca tra giugno e dicembre 2006, oggetto di una successiva condanna della Corte di Appello di Firenze.
A sostegno della richiesta, la difesa evidenziava che era già stata riconosciuta la continuazione tra il fatto del marzo 2007 e gli episodi giudicati in un terzo procedimento, definito con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nel 2010, commessi nel medesimo ambito territoriale e in un contesto temporale sovrapponibile. Il Tribunale rigettava l’istanza con motivazione ritenuta apodittica, fondata sull’assenza di elementi idonei a dimostrare un’unicità del disegno criminoso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rammenta il principio per cui il giudice dell’esecuzione non può prescindere dalla valutazione compiuta dal giudice della cognizione in ordine alla sussistenza del vincolo della continuazione tra reati commessi in un lasso di tempo all’interno del quale si collocano quelli oggetto della nuova domanda. La decisione di non aderirvi, anche solo con riguardo ad alcuni episodi, esige una motivazione specifica.
Nel caso di specie, il Tribunale ha omesso di confrontarsi con il riconoscimento già operato in sede di cognizione tra il fatto del 2007 e gli episodi giudicati nel procedimento definito con sentenza di patteggiamento. Detta circostanza, ritualmente portata alla sua cognizione, imponeva di esplicitare le ragioni per cui la parziale coincidenza temporale e l’analogia delle condotte non fossero elementi sufficienti per accogliere l’istanza.
La motivazione dell’ordinanza impugnata, limitata a una formula di stile, integra la denunciata carenza motivazionale. La Corte annulla il provvedimento con rinvio al Tribunale di Lucca in diversa composizione, il quale rivaluterà l’istanza conformandosi al principio di diritto enunciato.
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Nota della Redazione
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