L’illegittimità della sospensione e dell’improcedibilità per le aree non idonee non equivale a divieto assoluto (TAR Sardegna n. 324 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma regionale che sospende i procedimenti autorizzativi per impianti a fonti rinnovabili comporta l’illegittimità degli atti applicativi, con conseguente obbligo dell’amministrazione di riavviare il procedimento. L’accertamento dell’illegittimità di un provvedimento ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. può essere domandato anche in caso di sopravvenuta caducazione della norma di riferimento. L’inidoneità di un’area, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione di impianti; la fattibilità del progetto va verificata in concreto nel procedimento amministrativo, senza automatismi.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato istanza per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale per un impianto eolico. L’amministrazione regionale, in applicazione dell’art. 3 della legge regionale n. 5/2024, aveva disposto la sospensione del procedimento. A seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 20/2024, che aveva individuato ampie aree non idonee, l’istanza era stata dichiarata improcedibile. La società ha impugnato i provvedimenti, eccependo l’illegittimità costituzionale delle norme regionali applicate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto la tesi della ricorrente secondo cui l’art. 3 della legge regionale n. 5/2024 si applicherebbe solo agli impianti già autorizzati, rilevando che la norma, nel suo complesso, mirava a sospendere l’intero processo autorizzativo. Tale interpretazione è stata confermata anche dalla Corte costituzionale, che con la sentenza n. 28/2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma per contrasto con l’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, che vieta l’introduzione di moratorie, e con i principi di massima diffusione delle fonti rinnovabili.
In ragione della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità, il Tribunale ha accolto la domanda di accertamento dell’illegittimità del provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., trattandosi di atto adottato in applicazione di una norma espunta dall’ordinamento con efficacia ex tunc.
Il primo ricorso per motivi aggiunti, avverso la nota di riavvio del procedimento, è stato dichiarato inammissibile, trattandosi di atto endoprocedimentale privo di lesività, funzionale alla ripresa dell’iter autorizzativo.
Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato invece accolto. Il provvedimento di improcedibilità, fondato sull’art. 1, comma 5, della legge regionale n. 20/2024, è stato annullato in quanto la norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 184 del 2025 della Corte costituzionale. Il giudice ha richiamato il principio per cui l’inidoneità di un’area non può tradursi in un divieto assoluto e generalizzato; la Regione deve pertanto verificare in concreto la fattibilità del progetto, senza automatismi.
La sentenza ha effetto conformativo: l’amministrazione è obbligata a riavviare il procedimento e a concluderlo entro novanta giorni, con possibilità di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Le spese sono state compensate per la novità e complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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