Termine per l’inizio lavori del titolo per silentium decorrente dalla sentenza che ne accerta la formazione (TAR Puglia n. 1031 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di permesso di costruire formatosi per silenzio-assenso, il termine annuale per l’inizio dei lavori previsto dall’art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 decorre dalla data della sentenza che accerta la formazione del titolo tacito, qualora l’amministrazione abbia radicalmente contestato la sussistenza dei presupposti per la formazione del titolo e tale contestazione sia stata superata solo in sede giurisdizionale. La pronuncia che accerta la formazione del silenzio-assenso, avendo natura annullatoria del diniego e accertativa della formazione del titolo, è autoesecutiva e non richiede alcun ulteriore adempimento dell’amministrazione. La nota con cui il comune dichiara la decadenza del titolo edilizio per decorso del termine di inizio lavori ha portata lesiva ed è autonomamente impugnabile, poiché preclude al privato l’esercizio delle facoltà derivanti dal titolo tacitamente formatosi.
Il Fatto
Il proprietario di un terreno edificabile presentava al comune istanza di permesso di costruire nel dicembre 2022. A fronte del silenzio dell’amministrazione, chiedeva che fosse acclarata la formazione del titolo per silentium, ma il comune negava con due note la sussistenza dei relativi presupposti. Il primo ricorso veniva accolto dal TAR, che accertava l’intervenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza.
A seguito del deposito della sentenza, il privato comunicava l’inizio dei lavori. Il comune, tuttavia, con una successiva nota richiamava l’art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 e dichiarava l’inefficacia della comunicazione per intervenuta decadenza del titolo, ritenendo decorso il termine annuale. Avverso tale nota il privato proponeva ricorso, chiedendone l’annullamento e domandando l’ottemperanza alla sentenza di accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita mancanza di lesività della nota impugnata. La nota, dichiarando l’inefficacia della comunicazione di inizio lavori e richiamando la decadenza del titolo, preclude al privato la possibilità di realizzare l’opera ed è pertanto dotata di concreta portata lesiva.
Nel merito, il Collegio ha accolto il primo motivo. L’art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 fissa in un anno il termine per l’inizio dei lavori, decorso il quale il permesso decade di diritto per la parte non eseguita. richiamando la giurisprudenza del Cons. Stato, IV, n. 6324/2025, il TAR ha precisato che, in presenza di incertezza e contestazione amministrativa sulla legittimità del titolo, il termine decorre dalla data della sentenza che accerta la formazione del silenzio-assenso. Nel caso di specie, il comune aveva radicalmente negato la formazione del titolo tacito e tale contestazione era stata superata solo con la sentenza del 19 novembre 2024. Il termine annuale non poteva quindi decorrere in epoca antecedente e non risultava decorso alla data della nota impugnata. Il ricorso è stato pertanto accolto con annullamento dell’atto.
La domanda di ottemperanza è stata invece rigettata. La sentenza azionata ha natura autoesecutiva, avendo portata annullatoria del diniego e accertativa della formazione del titolo: essa non richiede alcun ulteriore adempimento dell’amministrazione, con conseguente rigetto delle richieste correlate alla pretesa ottemperanza.
Nota della Redazione
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