Studi di settore, gravi incongruenze presupposto impositivo anche dopo il 2007 (Cass. civ. Sez. V n. 3952 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti tributari fondati sugli studi di settore, il requisito della grave incongruenza tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dallo standard costituisce presupposto impositivo necessario anche per gli avvisi notificati successivamente al 1° gennaio 2007. La modifica dell’art. 10, comma 1, della l. n. 146 del 1998 operata dall’art. 1, comma 23, della l. n. 296 del 2006 è priva di portata innovativa e svolge funzione di mera semplificazione e coordinamento normativo. L’applicazione degli studi di settore integra un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza nasce in esito al contraddittorio obbligatorio con il contribuente. L’apprezzamento della significatività dello scostamento è questione di fatto rimessa al giudice di merito. Il contribuente conserva la facoltà di vincere la presunzione, in sede amministrativa e in sede giudiziale, mediante prova contraria.

Il Fatto

Il contribuente impugnava un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2005, emesso dall’Amministrazione finanziaria in applicazione degli studi di settore. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale, all’esito dell’appello dell’Ufficio, riformava la decisione di prime cure.

Il giudice di appello rilevava che il contraddittorio con il contribuente si era regolarmente svolto, che i ricavi accertati erano stati ridotti in accoglimento di alcuni rilievi, e che la metodologia applicata comportava l’inversione dell’onere della prova, non assolto dal contribuente. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, contestando, tra l’altro, la ricostruzione del reddito su un’unica presunzione semplice e la mancata dimostrazione delle gravi incongruenze.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama l’art. 62-sexies, comma 3, del d.l. n. 331 del 1993, che consente l’accertamento induttivo in presenza di gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dalle caratteristiche dell’attività o dagli studi di settore, anche fuori delle ipotesi dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e anche con contabilità formalmente regolare.

Il percorso argomentativo si fonda su Cass. S.U. n. 26635 del 2009: l’applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata ex lege dallo scostamento, ma nasce in esito al contraddittorio obbligatorio, la cui omissione determina la nullità dell’accertamento. Il contribuente ha l’onere di provare la specifica realtà dell’attività nel periodo considerato; l’avviso non può essere motivato sul solo scostamento, ma deve dare conto dell’applicabilità concreta dello standard e delle ragioni del rigetto delle contestazioni.

La Corte affronta poi il contrasto insorto dopo la novella del 2006. Una prima lettura aveva ritenuto soppresso il requisito delle gravi incongruenze per gli avvisi notificati dopo il 1° gennaio 2007. Orientamento successivo, confermato da Cass. n. 20608 del 2022, ha invece affermato che il requisito resta presupposto necessario, non assumendo rilievo la modifica dell’art. 10 della l. n. 146 del 1998, priva di portata innovativa.

Quanto al caso concreto, la Corte rileva che la Commissione regionale ha accertato lo svolgimento del contraddittorio e la riduzione dei ricavi, e ha comparato un reddito determinato secondo lo standard pari a 78.907,00 euro con un reddito dichiarato di 24.051,00 euro. Lo scostamento, più che triplo, integra all’evidenza la grave incongruenza. La valutazione della significatività dello scostamento è questione di fatto, demandata al giudice di merito, e la motivazione è idonea a delineare l’iter logico seguito.

Il ricorso è pertanto rigettato: il secondo e il quarto motivo sono infondati; il primo, il terzo e il quinto, generici e carenti di specificità, sono inammissibili. Il ricorrente è condannato alle spese e sussistono i presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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