Notifica PEC della cartella esattoriale valida e ricorso tardivo inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 18655 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso, poiché il valore giuridico della trasmissione è garantito dal rispetto della procedura fissata dagli artt. 4, 6 e 9 del d.P.R. n. 68 del 2005 e dagli artt. 45 e 48 del d.lgs. n. 82 del 2005. L’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto dal quale risulta provenire, occorrendo che il contribuente evidenzi i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa. Il ricorso introduttivo del giudizio tributario proposto oltre i termini previsti dall’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 è inammissibile, con eccezione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, sempre che il suo esame non implichi accertamenti in fatto rimessi al giudice di merito.
Il Fatto
La società contribuente riceveva una cartella di pagamento per imposta di registro, pari a euro 605,35, emessa a seguito di avviso di liquidazione per mancata registrazione di un atto giudiziario del Tribunale di Napoli. La cartella era stata notificata a mezzo P.E.C. dall’agente della riscossione competente per il territorio in cui la società aveva il domicilio fiscale.
La contribuente impugnava la cartella davanti alla giustizia tributaria, deducendo l’incompetenza territoriale dell’agente, la mancanza di delega, l’invalidità della notifica telematica, i vizi di motivazione e sottoscrizione e la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999. La Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello avverso la decisione di primo grado sfavorevole. Proponeva quindi ricorso per cassazione con nove motivi; le Agenzie intimate resistevano eccependo la tardività del ricorso introduttivo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via pregiudiziale l’eccezione di tardività sollevata dalle controricorrenti, rilevando che il ricorso introduttivo era stato proposto oltre i termini previsti dall’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 e deve pertanto ritenersi inammissibile. La Corte precisa di dover correggere solo la ratio della decisione di merito, che aveva raggiunto il medesimo risultato di rigetto su diversa motivazione.
Il presupposto dell’inammissibilità è la validità della notifica telematica. La notifica della cartella a mezzo P.E.C., anche se l’atto in origine fosse cartaceo e non sottoscritto con firma digitale, deve ritenersi valida in assenza di prescrizioni normative contrarie. La Corte richiama la propria giurisprudenza, secondo cui il valore giuridico della trasmissione non è attribuito dalla parte notificante ma è garantito dal rispetto dell’intera procedura fissata dagli artt. 4, 6 e 9 del d.P.R. n. 68 del 2005 e dagli artt. 45 e 48 del d.lgs. n. 82 del 2005, che assicurano certezza della ricezione, manifestazione della provenienza e integrità delle ricevute (Sez. V, ordinanza n. 35541 del 19.12.2023).
In via subordinata la Corte osserva che, anche ove la notifica fosse ritenuta invalida, avrebbe comunque raggiunto lo scopo ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ. Il rinvio operato dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, e da questo alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta l’applicazione della sanatoria per raggiungimento dello scopo anche in caso di trasmissione di un file con estensione “pdf” anziché “.p7m” (Sez. VI-V, ordinanza n. 6417 del 05.03.2019).
Quanto alla dedotta estraneità dell’indirizzo P.E.C. del mittente dal registro, la questione è dichiarata generica, non autosufficiente e sollevata per la prima volta in cassazione, quindi inammissibile; nel merito è infondata, poiché il contribuente deve specificare in concreto i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa, non risultando sufficiente la sola estraneità dell’indirizzo dal registro INI-Pec (Sez. V, sentenza n. 18684 del 03.07.2023).
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 800,00 per compensi e al raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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