IMU aree edificabili, pertinenza e motivazione dell’accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 18656 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU su aree edificabili, l’accertamento del vincolo di pertinenzialità tra terreno e abitazione e la determinazione del valore di mercato delle aree costituiscono valutazioni di fatto riservate al giudice del merito, sindacabili in cassazione solo per vizi logico-formali o di correttezza giuridica. La motivazione dell’avviso di accertamento va tenuta distinta dalla prova della pretesa impositiva: l’atto è valido se espone con sufficiente chiarezza le ragioni della liquidazione del tributo, non dovendo contenere anche le prove della fondatezza della pretesa. La nullità processuale derivante dalla trattazione in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, in presenza di istanza di parte, non determina la retrocessione del giudizio al primo grado, poiché l’appello tributario è gravame a carattere sostitutivo. Il giudicato esterno opera solo tra le stesse parti, i loro eredi o aventi causa. Per i tributi non armonizzati, come l’IMU, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale.
Il Fatto
La controversia riguarda avvisi di accertamento per maggiore IMU, relativi agli anni di imposta 2014-2017, emessi da un Comune in relazione ad aree edificabili. I contribuenti, eredi di un’originaria proprietaria, impugnavano gli atti dinanzi alla giustizia tributaria.
La Commissione tributaria regionale dichiarava la nullità della sentenza di primo grado, per mancata trattazione in pubblica udienza, e decidendo nel merito rigettava i ricorsi dei contribuenti. Avverso tale pronuncia i contribuenti proponevano ricorso per cassazione con sette motivi; il Comune resisteva con controricorso e la Procura generale concludeva per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la questione processuale. La sentenza di appello ha dichiarato la nullità della decisione di primo grado perché trattata in camera di consiglio nonostante l’istanza di parte. Tuttavia, tale invalidità non comporta la regressione del processo: l’ipotesi non rientra tra quelle tassativamente previste dall’art. 59, d.lgs. n. 546 del 1992, e l’appello tributario costituisce gravame generale a carattere sostitutivo, che impone al giudice dell’impugnazione di decidere il merito. Richiama in proposito Sez. V n. 19579 del 24/07/2018.
Sul secondo motivo, relativo alla mancata considerazione dei terreni come pertinenze delle abitazioni, la Corte rileva che le decisioni di merito hanno valutato le prove in modo insindacabile, escludendo il vincolo pertinenziale. La recinzione del terreno non assicura tale vincolo, trattandosi di opera che non determina radicale trasformazione dell’area. Il ricorrente aveva peraltro ottenuto un permesso di costruire su una delle aree. Il sindacato di legittimità non consente di riesaminare il merito, ma solo di controllare la correttezza logico-formale e giuridica (Sez. V n. 32505 del 22/11/2023).
Quanto alla dedotta mancanza di motivazione degli avvisi, la Corte distingue nettamente il piano della motivazione dell’atto da quello della prova della pretesa impositiva. Gli avvisi espongono con sufficiente chiarezza le ragioni della liquidazione del tributo. L’avviso di accertamento non deve contenere anche le prove della pretesa tributaria, purché la motivazione sia sufficiente (Sez. V n. 8016 del 25/03/2024).
Sui motivi concernenti la prova del valore dei terreni, la Corte conferma che il valore è stato determinato tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle aree, con riferimento a dodici compravendite di terreni similari. Le doglianze dei ricorrenti mirano a una rivalutazione del fatto non consentita in legittimità, configurando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito (Sez. VI n. 8758 del 04/04/2017).
Quanto al giudicato esterno sulla inedificabilità delle aree, la Corte osserva che la sentenza invocata è intervenuta tra parti diverse, essendo relativa all’imposta di registro e all’Agenzia delle entrate, e non può quindi ritenersi formato il giudicato, poiché ai sensi dell’art. 2909 cod. civ. l’accertamento fa stato solo tra le stesse parti, i loro eredi o aventi causa.
Infine, sul contraddittorio endoprocedimentale, la Corte dà continuità all’indirizzo secondo cui non sussiste un diritto al contraddittorio per l’IMU, tributo non armonizzato: tale obbligo sussiste solo per i tributi armonizzati o nelle ipotesi specificamente sancite (Sez. Un. n. 24823 del 09/12/2015). Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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