Cassazione su accessi fiscali: questioni nuove tardive sono inammissibili (Cass. civ. Sez. 5 n. 18867 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La questione concernente la validità dell’autorizzazione all’accesso, ispezione o verifica fiscale, dedotta per la prima volta solo con la memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ., è inammissibile in quanto nuova in fatto e in diritto rispetto al thema decidendum definito nei gradi di merito. In tale evenienza, difetta il presupposto della rilevanza per sollevare la questione di legittimità costituzionale o di rimessione alla Corte di Giustizia UE, ex art. 267 TFUE. La mancata riserva all’Autorità giudiziaria della potestà autorizzativa degli accessi fiscali ai locali commerciali non è di per sé contraria all’art. 8 CEDU, potendo essere compensata da altre garanzie effettive. Infine, l’art. 5 del d.lgs. n. 87/2024, che preclude l’applicazione retroattiva delle sanzioni più favorevoli alle violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, è compatibile con i principi costituzionali e dell’Unione Europea ed esprime una deroga espressa al principio di retroattività della lex mitior.
Il Fatto
A seguito di un processo verbale di constatazione, l’Amministrazione finanziaria notificava un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, contestando, tra gli altri rilievi, l’indebita deduzione di canoni di leasing per complessivi euro 3.696.379,24. Il recupero si articolava in tre distinti rilievi relativi a quattro operazioni immobiliari: la simulazione del corrispettivo, la carenza del requisito di certezza e il difetto del requisito della competenza della deduzione integrale del maxicanone. La società contribuente impugnava l’avviso, vedendo accolte le proprie ragioni sia in primo grado che in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha affrontato preliminarmente le eccezioni svolte dalla società contribuente in una memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., che evocava la sentenza della Corte EDU nel caso “Italgomme”. Con tale memoria, la società ha introdotto un nuovo profilo di invalidità dell’accesso, fondato sull’assenza di una preventiva autorizzazione dell’Autorità giudiziaria e sulla genericità del provvedimento autorizzativo. I giudici di legittimità hanno rilevato come la società avesse sempre contestato, sin dal ricorso originario, esclusivamente l’utilizzo delle acquisizioni per periodi d’imposta differenti da quello autorizzato. Tale nuova contestazione, basata su un differente sostrato fattuale e non mai dedotta nei gradi di merito, è stata ritenuta tardiva ed ha condotto alla declaratoria di inammissibilità delle questioni, per la loro novità rispetto al thema decidendum.
La Corte ha inoltre escluso la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale e della richiesta di rinvio pregiudiziale, osservando come la pronuncia della Corte EDU citata non abbia imposto una riserva di giurisdizionalità per l’autorizzazione agli accessi, ma abbia richiesto un bilanciamento con altre garanzie effettive contro l’arbitrarietà, come un successivo controllo giurisdizionale. Con specifico riferimento alla questione, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza e quella della CGUE per affermare che la fattispecie in esame ricadeva nell’eccezione dell’atto chiaro o dell’irrilevanza.
Nel merito, la Corte ha accolto parzialmente il ricorso dell’Amministrazione finanziaria per il vizio di motivazione apparente o assente, in relazione a due dei tre rilievi di recupero. La Commissione Tributaria Regionale aveva omesso di motivare il rigetto dell’appello erariale riguardo alle operazioni immobiliari per cui si contestava la simulazione del corrispettivo e la carenza del requisito di certezza. La CTR aveva, invece, argomentato solo in relazione al rilievo concernente la competenza della deduzione integrale del maxicanone.
Proprio con riferimento a quest’ultimo aspetto, la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità sulla motivazione si riduce al minimo costituzionale, essendo denunciabile solo l’anomalia che attiene all’esistenza della motivazione stessa. Il mancato esame di tutte le obiezioni di parte non costituisce vizio di motivazione apparente, che sussiste solo quando le ragioni della decisione non siano in concreto presenti. Per tali motivi la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio, affinché il giudice di secondo grado proceda a nuovo esame, limitatamente ai capi della sentenza non motivati.
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Nota della Redazione
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