Motivazione apparente e limiti dell’appello cautelare avverso il rigetto di revoca (Cass. pen. Sez. II n. 27609 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appello cautelare avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di una misura cautelare reale, il vizio di motivazione è deducibile in cassazione, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., solo quando la motivazione manchi del tutto, sia graficamente indecifrabile o risulti meramente apparente, perché affetta da vizi così radicali da renderla priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non è invece censurabile la motivazione affetta da illogicità, quand’anche manifesta. Il tribunale, investito dell’appello, non è tenuto a riesaminare le condizioni legittimanti il provvedimento genetico, dovendosi limitare a controllare la correttezza giuridica e l’adeguatezza motivazionale rispetto agli eventuali elementi di novità, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza degli indizi o delle esigenze cautelari.

Il Fatto

La società ricorrente, terza interessata, era destinataria di un sequestro preventivo disposto in relazione a plurime contestazioni, tra cui il trasferimento fraudolento di valori, l’associazione per delinquere, la truffa aggravata e l’autoriciclaggio, ipotizzati a carico di un soggetto terzo. Il provvedimento genetico era già stato confermato in sede di riesame con decisione divenuta irrevocabile.

Proposta istanza di revoca, il Giudice per le indagini preliminari l’aveva respinta; il Tribunale, in sede di appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., aveva rigettato l’impugnazione. La società ha allora proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 512-bis cod. pen. e la mancanza di motivazione sugli elementi di novità introdotti con l’istanza di dissequestro.

La Motivazione della Corte

I due motivi, trattati congiuntamente, sono giudicati entrambi infondati. Il punto di partenza è processuale: l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. ammette il ricorso avverso le ordinanze emesse a norma dell’art. 324 cod. proc. pen. solo per violazione di legge, escludendo la deducibilità dei vizi della motivazione. Le lacune motivazionali possono rientrare nella violazione di legge unicamente quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente.

La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni UniteSez. U. n. 5876 del 2004, Sez. U. n. 25080 del 2003, Sez. U. n. 25932 del 2008 — e la successiva precisazione di Sez. II n. 18951 del 2017, per distinguere la motivazione “assente” da quella “apparente”. Solo quest’ultima, per la radicalità dei vizi, integra la violazione di legge.

Nel merito, la Corte ribadisce che in sede di appello cautelare avverso il rigetto della revoca il tribunale non deve riesaminare le condizioni del provvedimento genetico, ma verificare la correttezza giuridica dell’ordinanza gravata e la sua motivazione sugli eventuali nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, capaci di modificare il quadro probatorio (Sez. VI n. 45826 del 2021). Una volta formato il giudicato cautelare, il nuovo esame è consentito solo dall’allegazione di un mutamento della situazione processuale per elementi di novità prima non valutati (Sez. III n. 24256 del 2023).

Il Tribunale si è quindi correttamente limitato agli elementi di novità, poiché il provvedimento genetico era già stato confermato in riesame. Quanto alla loro idoneità, la relazione dell’amministratore giudiziario e la consulenza di parte si fondavano su documentazione ufficiale della società: proprio tale carattere le rende inidonee a confutare un’ipotesi di intestazione fittizia e di condotte fraudolente, che per definizione dissimulano la realtà effettiva dietro uno schermo apparente. La motivazione è esistente, non apparente, e priva di contraddittorietà o manifesta illogicità, neppure prospettate. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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