Acquisizione al Comune e interesse a opporsi all’ordine di demolizione (Cass. pen. Sez. III n. 22016 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 produce, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione nel termine di novanta giorni, l’acquisto a titolo originario e ex lege dell’immobile abusivo e dell’area di sedime al patrimonio comunale, con atto amministrativo successivo di natura meramente dichiarativa. Da tale effetto traslativo consegue la perdita della proprietà in capo al condannato e, quindi, la cessazione del suo interesse a chiedere la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione. L’eventuale posizione soggettiva connessa a una procedura amministrativa di conservazione del manufatto fa capo all’ente territoriale, non al condannato, e non integra un interesse giuridicamente rilevante. Il potere-dovere del giudice dell’esecuzione di valutare l’interferenza di procedimenti amministrativi presuppone la titolarità di un interesse giuridicamente tutelato.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata, con sentenza della Corte di appello di Salerno, alla demolizione di un immobile abusivo. Non ottemperando all’ingiunzione, il bene era stato acquisito di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune. La Procura generale presso la medesima Corte aveva poi emesso l’ordine di demolizione.
La ricorrente ha proposto istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere la revoca o, in subordine, la sospensione di quell’ordine, chiedendo l’acquisizione di informazioni sullo stato della procedura amministrativa pendente davanti al Consiglio comunale. Il giudice dell’esecuzione ha dichiarato l’istanza inammissibile per difetto di interesse, rilevando che l’acquisizione al patrimonio comunale ha privato la ricorrente della proprietà del bene. Contro tale ordinanza la difesa ha proposto ricorso per cassazione, denunciando il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara il ricorso manifestamente infondato. Il nucleo argomentativo dell’ordinanza impugnata è giuridicamente ineccepibile: l’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 stabilisce che l’inottemperanza all’ordine di demolizione entro novanta giorni determina l’acquisizione di diritto e gratuita del bene e dell’area di sedime al patrimonio comunale.
L’effetto traslativo della proprietà si produce ex lege, a titolo originario, quale conseguenza diretta e automatica dell’inadempimento. Il provvedimento amministrativo successivo ha natura meramente dichiarativa e ricognitiva di un effetto già prodottosi. Ne deriva la perdita della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale in capo al condannato, il quale, privo della disponibilità giuridica del bene, perde la legittimazione e l’interesse a opporsi all’ordine di demolizione o a chiederne la sospensione. La Corte richiama il principio affermato da Sez. III n. 24990 del 03.04.2025 e da Sez. III n. 7399 del 13.11.2019.
Quanto all’argomento difensivo dell’interesse “concreto ed attuale” a evitare un conflitto con una futura delibera del Consiglio comunale, la Corte lo ritiene privo di pregio: la posizione soggettiva coinvolta farebbe capo all’ente territoriale, nuovo proprietario, e non alla ricorrente, che non è più titolare di una situazione giuridica tutelata dall’ordinamento.
La Corte ribadisce che la legge processuale non ammette l’esercizio del diritto di impugnazione diretto alla sola esattezza teorica della decisione, senza alcun risultato pratico favorevole per la posizione giuridica del soggetto. Anche la doglianza sulla mancata acquisizione di informazioni presso l’ente comunale è quindi priva di fondamento: il potere-dovere del giudice dell’esecuzione di valutare l’interferenza di procedimenti amministrativi presuppone la titolarità di un interesse giuridicamente rilevante, che nella specie difetta. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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