Notifica via PEC dalla parte è inesistente e ricorso inammissibile (TAR Sicilia n. 1260 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La facoltà di difesa personale riconosciuta alla parte nel giudizio di primo grado sull’accesso agli atti non la esime dall’osservanza della legge processuale in materia di notificazioni. L’invio del ricorso a mezzo PEC effettuato personalmente dalla parte, priva della relazione di notificazione e non riconducibile ad alcuno dei soggetti abilitati, integra una notificazione inesistente, atto del tutto inidoneo a produrre gli effetti tipici della notifica. A tale vizio consegue l’inammissibilità del ricorso, senza possibilità di sanatoria mediante rinnovazione. Non rileva, in senso contrario, la costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata, che lascia impregiudicata la valutazione sull’ammissibilità.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito nei confronti di due amministrazioni per ottenere l’ostensione dei documenti richiesti con due istanze risalenti all’agosto e al settembre 2025. Nel corso del giudizio ha dato atto di riscontri parziali ricevuti dal Comune e dalla Città metropolitana, maturando una richiesta di cessazione della materia del contendere limitata a quest’ultima e insistendo per l’accoglimento nei confronti del Comune.

All’udienza camerale del gennaio 2026 il Collegio ha avvisato le parti della possibile inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica. Con successiva ordinanza il ricorrente è stato onerato della notifica al Comune, cui ha adempiuto a mezzo di ufficiale giudiziario. La causa è stata poi trattenuta in decisione. L’amministrazione costituita ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla legge processuale applicabile. Le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali sulla notificazione degli atti giudiziari in materia civile, secondo il richiamo dell’art. 39, comma 2, cod. proc. amm. Di norma l’attività è svolta dall’ufficiale giudiziario su istanza di parte, ai sensi dell’art. 137, comma 1, cod. proc. civ.; altro soggetto abilitato è l’avvocato, nei casi e nei modi di legge, come prevede l’art. 137, comma 6, cod. proc. civ.

La limitazione dei soggetti abilitati risponde a un’esigenza di certezza funzionale alla corretta instaurazione del rapporto processuale. Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità sulle notificazioni come atti fidefacienti, non surrogabili con mezzi diversi, perché incidono su interessi di rango costituzionale presidiati dagli artt. 24 e 111 Cost. A garanzia di tale esigenza opera la relazione di notificazione, che accompagna l’atto e ne attesta le attività compiute, ai sensi dell’art. 148 cod. proc. civ.

La notificazione a mezzo PEC può essere eseguita dall’ufficiale giudiziario o dall’avvocato, che restano tenuti alla redazione della relazione, rispettivamente ai sensi dell’art. 149-bis cod. proc. civ. e dell’art. 3-bis della legge n. 53/1994. Tre sono gli elementi che distinguono la notificazione a mezzo PEC dall’invio di una PEC ordinaria: il mittente, la presenza della relazione di notificazione e l’iscrizione dell’indirizzo del destinatario in pubblici elenchi. Manca il primo di essi quando l’invio proviene dalla parte personalmente.

Il Collegio aderisce all’orientamento delle Sezioni Unite n. 15962/2018 e richiama la giurisprudenza amministrativa conforme, tra cui T.r.g.a. Trento n. 92 del 2022 e Cass. civ. Sez. VI n. 23903 del 2018. L’attività di trasmissione è inesistente quando difetta degli elementi costitutivi essenziali, cioè la trasmissione svolta da un soggetto qualificato e il raggiungimento di uno degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento. Nel caso di specie il mero invio del ricorso a mezzo PEC da un soggetto non abilitato costituisce un atto avulso dalla fattispecie notificazione.

Da qui le conseguenze. La legge processuale impone di rinnovare la sola notifica nulla, ai sensi dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021. La notifica inesistente si distingue dalla notifica nulla perché non è riconducibile alla fattispecie. Il Collegio richiama Cons. Stato Sez. II n. 492 del 2022 e C.g.a.r.s. n. 949 del 2022, che hanno escluso la sanatoria anche quando la parte destinataria si sia costituita. L’unica conseguenza è dunque l’inammissibilità del ricorso, senza alcuna possibilità di sanatoria, non rilevando la costituzione dell’amministrazione né la notifica tardiva eseguita su ordine del Collegio.

Il Collegio dichiara altresì l’inammissibilità delle ulteriori domande introdotte con memorie non notificate, in applicazione dell’art. 43 cod. proc. amm. Quanto alle spese, le compensa tra le parti costituite, tenuto conto del carattere in rito della decisione e della mancata proposizione dell’eccezione di inammissibilità da parte dell’amministrazione. Rigetta invece la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., per insussistenza dei presupposti, non risultando che il ricorrente abbia agito con dolo o colpa grave, e non provvede sulle spese nei confronti della parte pubblica non costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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