Divieto prefettizio di detenzione armi e omessa custodia per negligenza (TAR Lombardia n. 1149 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di armi il Prefetto dispone di ampia discrezionalità a tutela della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità, potendo vietare la detenzione a chi non offra la completa e perfetta sicurezza circa il buon uso. La capacità di abuso di cui all’art. 39 del regio decreto n. 773/1931 abbraccia ogni situazione sintomatica di inaffidabilità, secondo prudente apprezzamento dell’Amministrazione, sindacabile nei soli limiti della palese illogicità, irragionevolezza o carenza istruttoria e motivazionale. Non occorre accertare un concreto abuso, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne. La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria quando i fatti siano chiari sul piano oggettivo e soggettivo, operando l’art. 21 octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto della Provincia di Como gli ha vietato la detenzione di armi e munizioni, disponendo il ritiro di quelle in suo possesso e la loro alienazione o affidamento entro centocinquanta giorni. Il provvedimento muove da un episodio di omessa custodia: il ricorrente aveva lasciato all’interno della propria autovettura parcheggiata su pubblica via uno zaino contenente, tra gli altri oggetti personali, una pistola regolarmente detenuta con relativo munizionamento, poi sottratta mediante furto.
Davanti al giudice amministrativo il ricorrente ha dedotto la mancata comunicazione di avvio del procedimento e il difetto di istruttoria, lamentando che la Prefettura non avesse svolto accertamenti sulla sua personalità, mai prima messa in discussione. L’Amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza amministrativa in materia di armi, richiamando l’arresto del C.G.A.R.S. n. 1011 del 2022 e i precedenti del Cons. Stato, sez. III, n. 4420 del 2022, n. 5200 del 2022, n. 3331 del 2022, n. 2759 del 2022 e n. 6614 del 2020. Il potere prefettizio prescinde dalla pendenza di un giudizio penale e non richiede la prova di un concreto abuso: basta che il soggetto non dia affidamento di non abusarne.
Su questa base il Collegio applica la regola al caso concreto. Dall’esame della documentazione e dell’istruttoria emerge la negligenza del ricorrente nella custodia dell’arma, desunta da una ricostruzione dei fatti non contestata. Il titolare dell’autorizzazione deve essere esente da mende o indizi negativi e assicurare la propria affidabilità circa il buon uso: qualunque elemento di pericolo giustifica l’esercizio del potere di pubblica sicurezza.
Quanto alla comunicazione di avvio, il Collegio la ritiene superflua. I fatti erano chiari sul piano oggettivo e soggettivo ed erano già conosciuti dall’Amministrazione, che disponeva di tutti gli elementi per accertarli autonomamente. Trova quindi applicazione l’art. 21 octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, che esclude l’annullabilità del provvedimento per violazione di norme sul procedimento quando, per la natura vincolata dell’atto, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Il Collegio inquadra poi la vicenda nella logica di anticipazione della tutela alla mera soglia del pericolo, richiamando la fattispecie di omessa custodia di armi come reato di mera condotta e di pericolo, che si perfeziona per il solo fatto che l’agente non abbia adottato le cautele necessarie, indipendentemente dall’impossessamento dell’arma da parte dei soggetti indicati dalla norma incriminatrice, secondo Cass. pen., sez. I, n. 29849 del 2019. Il provvedimento individua con chiarezza il presupposto di fatto, lo qualifica come venir meno del requisito di affidabilità e lo riconduce all’art. 39 T.U.L.P.S.. Il bilanciamento tra interesse privato e interesse pubblico alla sicurezza non risulta illogico o arbitrario. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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