Commissario ad acta e penalità di mora nell’ottemperanza al giudicato (TAR Sicilia n. 1263 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo e la ritualità della notifica, accoglie il ricorso e assegna all’amministrazione un termine per l’adempimento. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015, si applica anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria. La sua determinazione deve escludere un effetto manifestamente iniquo, valutando la durata dell’inadempimento, la complessità dei comportamenti imposti e l’assenza di ragioni ostative rappresentate dall’amministrazione. Per il caso di persistente inerzia va nominato il commissario ad acta, il cui intervento sostitutivo rende iniqua la protrazione del rimedio oltre il termine assegnato.
Il Fatto
Un docente ha chiesto al giudice amministrativo l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015 per determinati anni scolastici e il Ministero era stato condannato ad erogare la somma corrispondente tramite buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione.
Il ricorrente ha chiesto la condanna dell’amministrazione all’adempimento, la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, la fissazione di una somma a titolo di astreinte e la condanna alle spese. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di pura forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il ricorso è documentalmente fondato. La sentenza dispone una condanna pecuniaria dell’amministrazione, è passata in giudicato e sono state rispettate le formalità e i termini di legge per la notifica del titolo all’amministrazione scolastica debitrice.
L’amministrazione resistente, essendosi costituita con atto di pura forma, non ha dedotto di avere già corrisposto le somme né ha eccepito fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito. Il Ministero va pertanto condannato a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza per gli anni scolastici considerati, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, nonché a corrispondere al procuratore antistatario la somma liquidata per le spese.
Per il caso di ulteriore inerzia il Tribunale nomina commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega, che provvederà entro un ulteriore termine alla liquidazione e corresponsione delle somme. Il Collegio accoglie altresì la domanda di fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.: nell’ipotesi concreta l’applicazione non determina un effetto manifestamente iniquo, poiché l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, i comportamenti imposti non presentano particolare complessità e non sono state rappresentate ragioni ostative.
La penalità decorre dalla notificazione della pronuncia di ottemperanza fino all’integrale pagamento, e comunque non oltre il termine assegnato all’amministrazione per l’adempimento spontaneo, dovendo decorso tale termine attivarsi in via sostitutiva il commissario. La possibilità, per il privato, di avvalersi del più incisivo intervento sostitutivo rende iniqua la protrazione del rimedio propulsivo oltre quel termine. La penalità è determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute. Nel mandato del commissario è compreso il pagamento dell’eventuale penale maturata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i minimi tariffari, richiamando il Collegio Cons. Stato n. 1247 del 2016 e Cons. Stato n. 453 del 2015.
Nota della Redazione
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