Notifica a mezzo posta: alternative affissione e immissione in cassetta (Cass. civ. Sez. V n. 4597 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, l’art. 8, comma 2, legge n. 890/1982 prevede due modalità alternative di rilascio dell’avviso al destinatario — l’affissione alla porta d’ingresso e l’immissione nella cassetta della corrispondenza — senza alcun ordine di preferenza tra esse. La prova del perfezionamento della procedura notificatoria, ove l’atto non sia consegnato per rifiuto, temporanea assenza o assenza di altre persone idonee a riceverlo, è data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito presso l’ufficio postale. È inammissibile, per novità, il motivo di ricorso con cui si deduca per la prima volta davanti alla Corte di cassazione la violazione di norme non richiamate nei gradi di merito. È inammissibile, per difetto di autosufficienza, il motivo che denunci il vizio di una relata di notifica senza trascriverla integralmente.
Il Fatto
Il contribuente, socio al 95% di una società poi fallita, era attinto da ripresa a tassazione per i maggiori utili accertati in capo alla società per l’anno d’imposta 2009. Esperita infruttuosamente l’istanza di accertamento con adesione, impugnava l’atto impositivo prospettando, tra l’altro, difetto di notifica, inammissibilità del ricorso, rimessione in termini e carenza di motivazione dell’atto.
Entrambi i gradi di merito si concludevano sfavorevolmente, con declaratoria di inammissibilità del gravame per tardività. Il contribuente ricorreva quindi per cassazione articolando cinque motivi; l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi sono scrutinati congiuntamente per comunanza di censure. Essi sono dichiarati inammissibili nella parte in cui lamentano la violazione dell’art. 140 cod. proc. civ. e l’asserito ordine di esecuzione della notifica: si tratta di questioni nuove, non risultanti dal testo del ricorso né dalle sentenze di merito trascritte, e sollevate per la prima volta in sede di legittimità, come tale inammissibili.
Nel merito, la Corte richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 10012 del 2021, che ha affermato il principio per cui la prova del perfezionamento della procedura notificatoria, in caso di mancata consegna per rifiuto, temporanea assenza o assenza di persone idonee, può essere data dal notificante solo mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale. Nella specie è circostanza incontroversa, e accertata dal Collegio di merito, che tale avviso sia stato prodotto previa restituzione per mancato ritiro nel termine dei dieci giorni.
Quanto alla mancata affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione, la Corte osserva che l’affissione e l’immissione nella cassetta costituiscono due procedure alternative tra loro, senza ordine di preferenza, con la conseguenza che la censura non può trovare accoglimento.
Infondato è altresì il motivo con cui si vorrebbe desumere la decorrenza dei termini dalla concreta conoscibilità dell’atto, sulla base di una pretesa specialità dell’art. 60, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 rispetto alla disciplina postale. La Corte ribadisce che la conoscibilità va intesa come possibilità di conoscenza effettiva e non come conoscenza certa, e che la notifica diretta a mezzo posta da parte delle agenzie fiscali è espressamente consentita dalla legge, quale norma speciale prevalente sul rimando generale al codice di procedura civile, secondo il canone della specialità. Il motivo concernente la rimessione in termini è infine rigettato, non avendo il ricorrente dimostrato un’impossibilità assoluta e oggettiva, ma solo una difficoltà relativa. Il ricorso è conclusivamente rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.